Art. 20.

                        Nomina a Sottotenente

    1. Gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei
corsi  delle Armi, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
degli  ingegneri  dell'Esercito,  del Corpo sanitario dell'Esercito e
del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito saranno
nominati  Sottotenenti  in  servizio  permanente  nel  ruolo normale,
rispettivamente,  dell'Arma  o  del Corpo di appartenenza, sempreche'
assumano  l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o
undici  anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi
universitari di durata quinquennale o sessennale.
    2.  Gli  allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo  normale  delle  Armi  saranno  con  successiva  determinazione
assegnati  alle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni.