Art. 7. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i primi 800 (ottocento) concorrenti della graduatoria di cui al precedente art. 6, comma 7. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nella graduatoria di merito. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale di cui ai successivi articoli 8 e 9, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera raccomandata o telegramma dal predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. 3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo art. 11, comma 1. Salvo quanto indicato nel successivo comma 7, la mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05") - esercizio obbligatorio; - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 20", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40") - esercizio obbligatorio; - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio facoltativo; - salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 30", massimo due tentativi) - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato «C» al presente decreto. 6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinera' giudizio di non idoneita' da parte della Commissione di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalita' indicate nell'Allegato «C» al presente decreto, fino ad un massimo di 6,0 punti. Il medesimo Allegato «C» contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica: - verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; - sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigera' o compilera' il relativo verbale; - attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato Allegato «C» al presente decreto. Tale punteggio sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 10, 14 e 15; 8. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salva valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 0742/342208) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria per l'ammissione alla prova orale di cui al successivo art. 10.