Art. 7.

                     Prove di efficienza fisica

    1.  Saranno  ammessi  alle prove di efficienza fisica i primi 800
(ottocento)  concorrenti  della  graduatoria  di  cui  al  precedente
art. 6, comma 7.
    Saranno  inoltre  ammessi  i concorrenti che abbiano riportato lo
stesso  punteggio  del  concorrente  classificatosi  all'ultimo posto
utile nella graduatoria di merito.
    2.  Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente
agli  accertamenti  sanitari  ed  a  quello  attitudinale  di  cui ai
successivi   articoli 8   e  9,  presso  il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
    La  convocazione  a  dette  prove  sara'  data  a  mezzo  lettera
raccomandata   o  telegramma  dal  predetto  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno.
    3.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi  muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
nel successivo art. 11, comma 1.
    Salvo   quanto  indicato  nel  successivo  comma  7,  la  mancata
presentazione  del  certificato  di  idoneita'  ad attivita' sportiva
agonistica   per   l'atletica   leggera,   in   corso  di  validita',
determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente a sostenere dette
prove.
    4.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nell'esecuzione,  in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      -  corsa  piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  4'  e 05") -
esercizio obbligatorio;
      -  piegamenti  sulle  braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
      -  salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
      -  salita  alla fune di metri 4 (tempo massimo 20", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  maschile  e'  riportato nell'Allegato «C», che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    5.  Le  prove  di  efficienza  fisica, per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno  nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
      -  corsa  piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  4'  e 40") -
esercizio obbligatorio;
      -  piegamenti  sulle  braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    -  salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    -  salita  alla  fune  di metri 4 (tempo massimo 30", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
    Il  prospetto  delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di  sesso  femminile  e'  riportato  nel  gia' citato Allegato «C» al
presente decreto.
    6.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5, determinera' giudizio di
non  idoneita'  da  parte  della  Commissione  di  cui  al successivo
art. 13, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi
accertamenti sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
    Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente
di  quelli  facoltativi determinera' giudizio di idoneita' alle prove
di  efficienza  fisica,  con  attribuzione di un punteggio secondo le
modalita'  indicate nell'Allegato «C» al presente decreto, fino ad un
massimo di 6,0 punti.
    Il medesimo Allegato «C» contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.
    7. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
      -  verifichera'  la  validita' delle certificazioni di volta in
volta  prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno apposito
verbale;
      -  sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori e/o
facoltativi  -  dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione
degli  stessi  -  secondo  quanto  previsto  nei  commi  precedenti e
redigera' o compilera' il relativo verbale;
      -  attribuira' ai concorrenti che abbiano superato gli esercizi
obbligatori  e  uno  o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio
corrispondente  indicato  nel  gia'  citato  Allegato «C» al presente
decreto. Tale punteggio sara' comunicato seduta stante ai concorrenti
e  concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi
articoli 10, 14 e 15;
    8.  Il  concorrente,  regolarmente convocato, che non si presenti
nel  giorno  e  nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica,
sara'  considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salva
valida   giustificazione   da   documentare   entro   il   giorno  di
presentazione.  A  tal  fine  l'interessato  dovra'  far pervenire al
predetto  Centro  - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari -
richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 0742/342208)
entro  il  giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione
probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra'
essere disposta purche' risulti compatibile con la data di formazione
della  graduatoria  per  l'ammissione  alla  prova  orale  di  cui al
successivo art. 10.