Art. 12. Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate: a) la Commissione esaminatrice per la prova di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la Commissione per gli accertamenti sanitari; d) la Commissione per l'accertamento attitudinale; e) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. La Commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente; - un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro; - un ufficiale dell'Esercito, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova di selezione culturale; - un docente di materie letterarie, membro; - due docenti di matematica, membri; - un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua straniera; - un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore a «C/2», segretario senza diritto a voto. 3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello, presidente; - due ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito, istruttori militari di educazione fisica, membri; - un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, segretario. La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito. 4. La Commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: - un colonnello medico in servizio permanente dell'Esercito, presidente; - tre ufficiali superiori medici in servizio permanente dell'Esercito, membri. Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La Commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; - un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro; - un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. 6. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: - un brigadier generale medico in servizio permanente dell'Esercito, presidente; - due ufficiali superiori medici in servizio permanente dell'Esercito, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3;