Art. 12.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti saranno nominate:
      a) la  Commissione  esaminatrice  per  la  prova  di  selezione
culturale,  per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e
per l'assegnazione ai corsi;
      b) la  Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
      c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
      d) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
      e) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
    2.  La  Commissione  esaminatrice  di  cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
      - un ufficiale generale dell'Esercito, in servizio permanente o
in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
      -  un  ufficiale  dell'Esercito,  in  servizio  permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
      -  un  ufficiale  dell'Esercito,  in  servizio  permanente o in
ausiliaria  da  non  oltre  tre anni, membro aggiunto per la prova di
selezione culturale;
      - un docente di materie letterarie, membro;
      - due docenti di matematica, membri;
      -  un  docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
di  selezione  culturale  e  la  prova  orale  facoltativa  di lingua
straniera;
      -  un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non    inferiore   a   capitano,   ovvero,   un   dipendente   civile
dell'Amministrazione  della  difesa, appartenente all'area funzionale
«C»,  posizione  non  inferiore  a  «C/2», segretario senza diritto a
voto.
    3.  La  Commissione  per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
    -  un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
    -  due  ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito,
istruttori militari di educazione fisica, membri;
    -  un  ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a capitano,
segretario.
    La  Commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
    4.  La  Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
    -  un  colonnello  medico  in  servizio permanente dell'Esercito,
presidente;
    -   tre   ufficiali   superiori  medici  in  servizio  permanente
dell'Esercito, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    5.  La  Commissione  per  l'accertamento  attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
    un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a colonnello in servizio
permanente  del  ruolo  normale  delle  Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente;
    - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
    - un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
    -  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a tenente in servizio
permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
    Detta      Commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito
laureati  in  psicologia,  nonche'  di psicologi civili convenzionati
presso  il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
di Foligno.
    6. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
    -   un   brigadier   generale   medico   in  servizio  permanente
dell'Esercito, presidente;
    -   due   ufficiali   superiori  medici  in  servizio  permanente
dell'Esercito, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere  diversi da quelli che hanno fatto parte della Commissione per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3;