Articolo 16. Vincoli di servizio Disposizioni varie 1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi, dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente effettivo, come prescritto dal successivo art. 18.