Articolo 16.


               Vincoli di servizio Disposizioni varie

    1.   Gli  ammessi  all'Accademia  acquisiranno  la  qualifica  di
allievi,  dovranno  contrarre  una  ferma  volontaria  di  tre anni e
dovranno  assoggettarsi  alle  leggi  ed ai regolamenti militari come
militari  di  truppa.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale ferma
saranno    considerati   rinunciatari   all'ammissione   e   rinviati
dall'Istituto.
    2.  Tutti  gli  allievi,  all'atto  della  ammissione  ai  corsi,
dovranno  inoltre sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti
che  sono  edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,  dovranno  assumere all'atto
della  nomina  a  Sottotenente in servizio permanente effettivo, come
prescritto dal successivo art. 18.