Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti devono: a) essere sergenti in servizio permanente, allievi sergenti, volontari in servizio permanente, volontari in ferma prefissata di quattro anni, volontari in ferma breve e volontari in ferma prefissata di un anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 3, comma 1, del presente decreto; b) non aver superato alla data del 31 ottobre 2007 il ventiduesimo anno di eta', cioe' essere nati non prima del 31 ottobre 1985, sia se di sesso maschile che di sesso femminile. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni; c) essere cittadini italiani; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2006/2007 un titolo di studio avente durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati. 2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 6, 7 e 8. 3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3. I requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e f), nonche' i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere mantenuti fino alla data di ammissione in Accademia e per tutta la durata dell'iter formativo.