Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1. I concorrenti devono:
      a) essere  sergenti  in  servizio permanente, allievi sergenti,
volontari  in  servizio  permanente, volontari in ferma prefissata di
quattro   anni,  volontari  in  ferma  breve  e  volontari  in  ferma
prefissata  di  un  anno, questi ultimi due con almeno dodici mesi di
servizio  in  tale  posizione  alla  data  di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande di partecipazione al concorso di cui al
successivo art. 3, comma 1, del presente decreto;
      b) non   aver   superato  alla  data  del  31 ottobre  2007  il
ventiduesimo anno di eta', cioe' essere nati non prima del 31 ottobre
1985, sia se di sesso maschile che di sesso femminile.
    Il  limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo  servizio  militare prestato fino alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni;
      c) essere cittadini italiani;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) non  essere  stati  dimessi  per  motivi  disciplinari  o di
inattitudine alla vita militare da precedente arruolamento volontario
nelle  Forze  armate  o  di  polizia  o  per  perdita  permanente dei
requisiti di idoneita' fisica;
      f) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno  scolastico  2006/2007  un  titolo  di studio avente durata
quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  all'Universita', ovvero un
titolo  di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati.
    2.  L'ammissione  ai  corsi  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 6, 7 e 8.
    3.  Ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata     all'accertamento    d'ufficio,    anche    successivo
all'ammissione  in  Accademia militare, del possesso dei requisiti di
moralita'  e  condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura,  da  accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
    4.  I  requisiti  di  partecipazione,  salvo  quanto previsto per
quelli  di  cui al precedente comma 1, lettere b) e f), devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande  indicato  nel  successivo  art. 3.  I requisiti medesimi, ad
eccezione  di  quelli  di cui al precedente comma 1, lettere b) e f),
nonche'  i  requisiti  di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere
mantenuti  fino  alla  data di ammissione in Accademia e per tutta la
durata dell'iter formativo.