Art. 9. Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei negli accertamenti di cui ai precedenti art. 6, 7 e 8 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 12, comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di selezione culturale e di quelli eventualmente riportati nelle prove di efficienza fisica. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avra' luogo - presumibilmente a partire dalla seconda decade del mese di luglio 2007, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, i primi 117 (centodiciassette). 4. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, a parita' di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati nel gia' citato Allegato «D» al presente decreto. 5. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui al programma riportato nel gia' citato Allegato «E» al presente decreto. 6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova a mezzo fax al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno (n. 0742/342208), sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione. 7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. 8. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato allegato «E» al presente decreto. 9. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 13: 1 da 0/30i a 17,999/30i = 0 2 da 18/30i a 20,999/30i = 0,50; 3 da 21/30i a 23,999/30i = 1,00; 4 da 24/30i a 26,999/30i = 1,75; 5 da 27/30i a 30/30i = 2,00.