Art. 9.

Prova  orale  di  matematica  e  prova  orale  facoltativa  di lingua
                              straniera

    1.  I  concorrenti  risultati idonei negli accertamenti di cui ai
precedenti  art. 6,  7 e 8 saranno iscritti, a cura della Commissione
di cui al successivo art. 12, comma 1, lettera a), in una graduatoria
formata ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova di
selezione  culturale  e di quelli eventualmente riportati nelle prove
di efficienza fisica.
    3.  Dei  concorrenti  idonei iscritti nella graduatoria di cui al
precedente  comma  1,  saranno  convocati alla prova orale, che avra'
luogo  -  presumibilmente  a  partire  dalla  seconda decade del mese
di luglio   2007,  presso  il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito di Foligno, i primi 117 (centodiciassette).
    4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente comma 1, a
parita'  di merito, saranno preferiti nella graduatoria i concorrenti
che  abbiano dichiarato il possesso dei titoli di preferenza indicati
nel gia' citato Allegato «D» al presente decreto.
    5.  La  prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al  programma  riportato  nel  gia'  citato  Allegato «E» al presente
decreto.
    6.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il  giorno  stesso  della  prova a mezzo fax al Centro di Selezione e
Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  di  Foligno (n. 0742/342208),
sara' valutato ai fini dell'eventuale riconvocazione.
    7.  Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un  punteggio  non inferiore a 18/30i, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 13.
    8.  La  prova  orale  facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato allegato «E» al presente decreto.
    9.  Ai  concorrenti  che  supereranno  la prova orale facoltativa
sara'  assegnata  una  votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale
corrispondera'  il  seguente  punteggio utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 13:
      1 da 0/30i a 17,999/30i = 0
      2 da 18/30i a 20,999/30i = 0,50;
      3 da 21/30i a 23,999/30i = 1,00;
      4 da 24/30i a 26,999/30i = 1,75;
      5 da 27/30i a 30/30i = 2,00.