Articolo 15.


               Vincoli di servizio Disposizioni varie

    1.   L'Accademia   aeronautica,   con   lettera   raccomandata  o
telegramma,   invitera'   i  concorrenti  utilmente  collocati  nelle
graduatorie  di  merito  a  presentarsi  presso  l'Accademia  per  la
frequenza  dei  corsi  -  con  riserva  di accertamento dei requisiti
prescritti per l'ammissione - subordinatamente:
    -  all'autorizzazione  ad  effettuare  assunzioni,  eventualmente
prescritta dalla normativa vigente;
    - al rilascio, quando prescritto, del «Nulla Osta» da parte della
Forza armata/Corpo armato interessato.
    I  concorrenti  convocati  dovranno  inviare,  a  stretto giro di
posta,   un   telegramma   di   accettazione   o   non   accettazione
all'ammissione  alla  1ª  classe  dei  corsi  regolari dell'Accademia
aeronautica.
    2.  Coloro che non dovessero presentarsi alla data indicata nella
predetta comunicazione, sebbene abbiano precedentemente dichiarato di
accettare   l'ammissione,  saranno  considerati  rinunciatari  e  non
saranno  ammessi  in  Accademia.  In tal caso l'Accademia aeronautica
provvedera'   a   dare   comunicazione  di  ammissione  ai  corsi  ad
altrettanti    concorrenti    secondo   l'ordine   delle   rispettive
graduatorie.
    3.   All'atto  della  presentazione  in  Accademia  i  vincitori,
acquisita la qualifica di allievi, dovranno presentare:
    -   un  certificato  anamnestico  vaccinale,  rilasciato  da  una
struttura    sanitaria    pubblica,    attestante   le   vaccinazioni
precedentemente effettuate (obbligatorie dell'infanzia e successive);
    - certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
    - ortopantomografia di recente effettuazione;
    -  copia  dei certificati, consegnati all'atto degli accertamenti
sanitari, relativi:
         a  tutti  i  markers  dell'epatite B e C, sia antigenici sia
anticorpali;
        all'idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica
leggera e per il nuoto.
    Gli   stessi   dovranno,   inoltre,   sottoscrivere  un  atto  di
arruolamento  volontario  con  ferma  di  tre  anni.  Coloro  che non
sottoscriveranno   tale   atto  saranno  considerati  rinunciatari  e
allontanati  dall'Istituto. Anche in tal caso l'Accademia aeronautica
procedera' a dare comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti
concorrenti, secondo quanto indicato al precedente comma 2.
    Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi regolari, dovranno
sottoscrivere  una  dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti
dell'obbligo  di rimanere in servizio per il periodo prescritto dalle
norme  vigenti,  relativamente  all'Arma o Corpo di appartenenza, con
decorrenza dalla data di ammissione al terzo anno di corso.
    4.  Gli  ammessi  ai corsi potranno essere dimessi dall'Accademia
aeronautica:
      a) a  domanda  (con  il  consenso  dei genitori o del tutore se
minorenni);
      b) d'autorita'   per   motivi   disciplinari,  di  salute,  per
insufficiente  attitudine professionale (in genere o di volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente.
    Gli  allievi di sesso maschile, qualora dimessi prima dell'inizio
della   prima  sessione  di  esami  saranno  prosciolti  dalla  ferma
volontariamente  contratta  e restituiti ai Distretti militari o alle
Capitanerie di porto di appartenenza.
    Gli  allievi  dimessi  provenienti dai ruoli degli ufficiali, dei
sottufficiali  e  della truppa in s.p. delle Forze armate e dei Corpi
armati  dello  Stato  saranno  inviati  in licenza speciale in attesa
delle decisioni della Direzione generale per il personale militare in
merito  al  reintegro nel grado posseduto all'atto dell'ammissione in
Accademia ed all'eventuale riammissione in servizio.
    Gli  allievi  dimessi provenienti dai ruoli degli ufficiali e dei
volontari  di  truppa  in  ferma,  qualora  nel frattempo non abbiano
completato  gli  obblighi  di  ferma  (considerando  anche il periodo
trascorso  in  Accademia),  saranno rinviati agli Enti di provenienza
con  il  grado  rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia ed in
attesa di eventuale reimpiego da parte delle Autorita' competenti.