Articolo 16.


    Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale

    1.  I  vincitori  per  il  ruolo  naviganti normale, convocati in
Accademia  aeronautica  ed acquisita la qualifica di allievi, saranno
sottoposti   all'accertamento   dell'attitudine   al   volo   per  il
conseguimento del brevetto di pilota.
    Detto  accertamento,  propedeutico all'ammissione ai corsi per il
ruolo  naviganti  normale,  sara' effettuato presso la Scuola di Volo
dell'Aeronautica  militare  all'uopo  designata, mediante un ciclo di
lezioni e di esercitazioni di volo.
    2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine  al  pilotaggio saranno dimessi d'autorita' dall'Accademia
aeronautica.   Ad  essi  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
precedente art. 15, comma 4.
    I  predetti allievi, dimessi d'autorita' dal corso di pilotaggio,
ove  avessero  chiesto  di partecipare anche per altri ruoli, saranno
iscritti  nella graduatoria di merito provvisoria di cui all'articolo
11,  comma  3  e,  se  vincitori,  saranno ammessi alla frequenza del
relativo corso.
    3.   Al   fine   di  contenere  in  un  limitato  arco  di  tempo
l'accertamento  dell'idoneita'  di  cui  al  precedente comma 1 ed in
attuazione  di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia
aeronautica  potra' convocare, oltre ai 45 (quarantacinque) vincitori
del  concorso,  a  copertura dei posti previsti dal precedente art. 1
per  il  ruolo  naviganti normale dell'Arma aeronautica - specialita'
«piloti»,   ulteriori   concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito fino ad un massimo di 6 (sei) unita'.
    All'atto  della  presentazione in Accademia i precitati ulteriori
concorrenti  convocati  assumeranno  una  ferma  volontaria di mesi 4
(quattro), saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo
e,  qualora  conseguano  il  brevetto di pilota di aeroplano, saranno
dichiarati  vincitori  del  concorso  ed ammessi al corso regolare in
numero  pari  a  quello resosi disponibile per effetto di rinunce, di
dimissioni  volontarie  o  d'autorita'  dei vincitori. In tal caso la
ferma   volontaria  di  mesi  quattro  sara'  commutata  nella  ferma
triennale di cui al precedente art. 15, comma 3.
    4.  Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla
convocazione  in  Accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari
ed  esclusi  dal  concorso.  Parimenti  l'Accademia  potra' convocare
ulteriori  concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in
sostituzione  di  quelli  che,  entro  3  (tre)  giorni dalla data di
presentazione in Accademia, dovessero dimettersi volontariamente.
    5.  L'ammissione  al  corso  regolare  sara' disposta, al termine
dell'accertamento,  secondo  l'ordine  della graduatoria di merito di
cui  al  precedente  art. 11, solo per coloro che avranno frequentato
con  successo  le  lezioni  e  superato  le  esercitazioni  di  volo,
conseguendo  il  brevetto  di  pilota  di  aeroplano e, comunque, nei
limiti dei posti messi a concorso.
    I  concorrenti  di  cui  ai  precedenti commi 1 e 3, partecipanti
anche per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), qualora
non  abbiano  completato  l'attivita'  di  volo  entro  la  settimana
antecedente  la  data di inizio del corso regolare prevista dal piano
di  studi  ovvero  al  momento  della  redazione della graduatoria di
merito  provvisoria di cui all'articolo 11, comma 4, saranno iscritti
nella graduatoria provvisoria per i posti di cui al succitato art. 1,
comma 1, lettera b).
    I predetti concorrenti che risulteranno utilmente collocati nella
citata  graduatoria  provvisoria  di  merito secondo quanto stabilito
nell'articolo  1  del  presente  decreto  dovranno  redigere apposita
dichiarazione per:
    -  essere  ammessi  alla  frequenza  del corso per i posti di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera b), secondo quanto stabilito nel
precitato  art. 11, comma 5, e rinunciare definitivamente al corso di
pilotaggio di cui al presente articolo;
    - proseguire l'iter previsto per il conseguimento del brevetto di
pilota  di  cui  al  presente  articolo,  rinunciando definitivamente
all'ammissione  in Accademia per i posti di cui all'articolo 1, comma
1,  lettera  b).  Nel caso in cui questi ultimi concorrenti dovessero
essere  successivamente  ritenuti  non  in  possesso  di  sufficiente
attitudine  al  pilotaggio saranno dimessi d'autorita' dall'Accademia
aeronautica.   Ad  essi  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
precedente  art. 15,  comma  4  e non potranno, in alcun modo, essere
ammessi  ai corsi per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b).
    6.  I  concorrenti  di  cui al precedente comma 3 che, pur avendo
conseguito  il  brevetto  di  pilota di aeroplano presso le Scuole di
volo   dell'Aeronautica   militare,   non   rientreranno   nei  posti
disponibili saranno prosciolti dalla ferma volontaria di mesi quattro
e  restituiti,  se  di  sesso  maschile, ai Distretti militari o alle
Capitanerie di porto, secondo quanto previsto dal precedente art. 15,
comma 4 ovvero ammessi alla frequenza del relativo corso se risultati
vincitori secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 2.
    7.   I  concorrenti  che,  avendo  partecipato  al  concorso  per
l'ammissione alla 1ª classe del corso regolare per il ruolo naviganti
normale,   specialita'   «piloti»,  dell'Accademia  aeronautica  anno
accademico  2006/2007,  indetto  con  decreto dirigenziale 2 dicembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 97 del
9 dicembre   2005,   si   siano   trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo   16,   comma   6,  del  predetto  decreto  dirigenziale
2 dicembre    2005    non    saranno    sottoposti   all'accertamento
dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1.
    8. I concorrenti di cui al precedente comma 7, qualora vincitori,
saranno  convocati  in  Accademia  aeronautica  in date successive in
relazione   all'inizio  delle  lezioni  della  1ª  classe  del  corso
regolare.
    9.  Ove l'accertamento di cui al precedente comma 1, per cause di
forza  maggiore,  non possa essere effettuato ovvero completato entro
il  termine indicato nell'articolo 11 del presente decreto, lo stesso
potra'  essere  svolto nelle date che l'Amministrazione riterra' piu'
opportune.  I  concorrenti per il ruolo naviganti saranno ammessi con
riserva,  ai  sensi  di quanto indicato nel gia' citato comma 1, alla
frequenza del relativo corso regolare.