Articolo 16. Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale 1. I vincitori per il ruolo naviganti normale, convocati in Accademia aeronautica ed acquisita la qualifica di allievi, saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota. Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi per il ruolo naviganti normale, sara' effettuato presso la Scuola di Volo dell'Aeronautica militare all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni di volo. 2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio saranno dimessi d'autorita' dall'Accademia aeronautica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 4. I predetti allievi, dimessi d'autorita' dal corso di pilotaggio, ove avessero chiesto di partecipare anche per altri ruoli, saranno iscritti nella graduatoria di merito provvisoria di cui all'articolo 11, comma 3 e, se vincitori, saranno ammessi alla frequenza del relativo corso. 3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma 1 ed in attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'Accademia aeronautica potra' convocare, oltre ai 45 (quarantacinque) vincitori del concorso, a copertura dei posti previsti dal precedente art. 1 per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - specialita' «piloti», ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito fino ad un massimo di 6 (sei) unita'. All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati assumeranno una ferma volontaria di mesi 4 (quattro), saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' al volo e, qualora conseguano il brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi al corso regolare in numero pari a quello resosi disponibile per effetto di rinunce, di dimissioni volontarie o d'autorita' dei vincitori. In tal caso la ferma volontaria di mesi quattro sara' commutata nella ferma triennale di cui al precedente art. 15, comma 3. 4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla convocazione in Accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in sostituzione di quelli che, entro 3 (tre) giorni dalla data di presentazione in Accademia, dovessero dimettersi volontariamente. 5. L'ammissione al corso regolare sara' disposta, al termine dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al precedente art. 11, solo per coloro che avranno frequentato con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo, conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei limiti dei posti messi a concorso. I concorrenti di cui ai precedenti commi 1 e 3, partecipanti anche per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), qualora non abbiano completato l'attivita' di volo entro la settimana antecedente la data di inizio del corso regolare prevista dal piano di studi ovvero al momento della redazione della graduatoria di merito provvisoria di cui all'articolo 11, comma 4, saranno iscritti nella graduatoria provvisoria per i posti di cui al succitato art. 1, comma 1, lettera b). I predetti concorrenti che risulteranno utilmente collocati nella citata graduatoria provvisoria di merito secondo quanto stabilito nell'articolo 1 del presente decreto dovranno redigere apposita dichiarazione per: - essere ammessi alla frequenza del corso per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), secondo quanto stabilito nel precitato art. 11, comma 5, e rinunciare definitivamente al corso di pilotaggio di cui al presente articolo; - proseguire l'iter previsto per il conseguimento del brevetto di pilota di cui al presente articolo, rinunciando definitivamente all'ammissione in Accademia per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Nel caso in cui questi ultimi concorrenti dovessero essere successivamente ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio saranno dimessi d'autorita' dall'Accademia aeronautica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 4 e non potranno, in alcun modo, essere ammessi ai corsi per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica militare, non rientreranno nei posti disponibili saranno prosciolti dalla ferma volontaria di mesi quattro e restituiti, se di sesso maschile, ai Distretti militari o alle Capitanerie di porto, secondo quanto previsto dal precedente art. 15, comma 4 ovvero ammessi alla frequenza del relativo corso se risultati vincitori secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 2. 7. I concorrenti che, avendo partecipato al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso regolare per il ruolo naviganti normale, specialita' «piloti», dell'Accademia aeronautica anno accademico 2006/2007, indetto con decreto dirigenziale 2 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 97 del 9 dicembre 2005, si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del predetto decreto dirigenziale 2 dicembre 2005 non saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo di cui al precedente comma 1. 8. I concorrenti di cui al precedente comma 7, qualora vincitori, saranno convocati in Accademia aeronautica in date successive in relazione all'inizio delle lezioni della 1ª classe del corso regolare. 9. Ove l'accertamento di cui al precedente comma 1, per cause di forza maggiore, non possa essere effettuato ovvero completato entro il termine indicato nell'articolo 11 del presente decreto, lo stesso potra' essere svolto nelle date che l'Amministrazione riterra' piu' opportune. I concorrenti per il ruolo naviganti saranno ammessi con riserva, ai sensi di quanto indicato nel gia' citato comma 1, alla frequenza del relativo corso regolare.