Articolo 20. Nomina ad aspirante ufficiale e a sottotenente in servizio permanente 1. Al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sara' conferita la qualifica di «Aspirante ufficiale» e, al superamento del terzo anno, la nomina a sottotenente in servizio permanente. La nomina a sottotenente in servizio permanente decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di «Aspirante ufficiale».