Articolo 20.


Nomina ad aspirante ufficiale e a sottotenente in servizio permanente

    1. Al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sara'
conferita la qualifica di «Aspirante ufficiale» e, al superamento del
terzo  anno,  la  nomina  a  sottotenente  in servizio permanente. La
nomina a sottotenente in servizio permanente decorrera', ai soli fini
giuridici,  dalla  data di acquisizione della qualifica di «Aspirante
ufficiale».