Articolo 8.


            Tirocinio psicoattitudinale e comportamentale

    1.    L'idoneita'    sotto   il   profilo   psicoattitudinale   e
comportamentale  dei  concorrenti risultati idonei alla prova scritta
di  composizione italiana sara' accertata dalla Commissione di cui al
successivo  art. 10,  comma  1,  lettera  d),  durante  un periodo di
tirocinio  di  durata,  di  massima,  non  superiore  a  dieci giorni
calendariali, che verra' svolto presso l'Accademia aeronautica.
    I  concorrenti  sono  tenuti  a presentarsi nell'ora e nel giorno
indicati  nella  lettera  o  telegramma  di  convocazione. La mancata
presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.
    2.  All'atto  della  presentazione  al  tirocinio,  o  durante il
tirocinio  stesso, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti
dubbi  sulla persistenza della idoneita' psico-fisica precedentemente
riconosciuta,   per   eventi   frattanto  verificatisi,  e'  facolta'
dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione
della  Commissione  di  cui  all'articolo 10, comma 1, lettera b) del
presente  decreto  per  un  supplemento  di  indagini  e  conseguente
espressione  di  parere  medico-legale  circa  la  persistenza o meno
dell'idoneita' medesima.
    Qualora  il  concorrente  fosse riconosciuto affetto da patologie
acute  che comportino solo una temporanea inidoneita', con previsione
di  completo  recupero dell'idoneita' psico-fisica dopo un periodo di
convalescenza, e' facolta' dell'Accademia aeronautica riconvocarlo ad
uno   dei   tirocini  successivi,  improrogabilmente  entro  l'inizio
dell'ultimo   tirocinio   riservato   al   ruolo  per  il  quale  sta
partecipando.
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
      -  dovranno  attenersi  alle norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica;
      -  effettueranno  un  programma  di  attivita',  di cui al gia'
citato  Allegato  «C»,  inteso a verificare il possesso delle doti di
carattere  e  delle  qualita'  richieste  dall'articolo  1  del Regio
Decreto  legge  28 gennaio  1935,  n. 314,  per  la  futura nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.
In  particolare,  essi  saranno  sottoposti  a specifici accertamenti
intesi   a  valutare  nel  concorrente  il  possesso  delle  seguenti
qualita':
          inclinazione ed adattabilita' alla vita militare in termini
di motivazione, senso della disciplina e capacita' d'integrazione;
         fluidita' d'espressione, rapidita' ed efficacia dei processi
cognitivi;
          efficienza  fisica  in  ambito  sportivo compatibile con le
attivita' formative ed il futuro profilo d'impiego;
          attitudine  per  le  attivita' previste per l'impiego quale
Ufficiale  dell'Aeronautica militare relativamente alle specialita' a
concorso,    predisposizione   allo   studio   ed   all'aggiornamento
professionale;
      - frequenteranno alcune lezioni di matematica;
      - fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione e
riceveranno,  inoltre,  in  uso,  un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
    4.  L'Accademia  aeronautica  indichera'  nella  convocazione  la
quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti dovranno avere con
se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
    5.  Durante  il  tirocinio  i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati   sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle  attivita'
programmate di cui al gia' citato Allegato «C» al presente decreto.
    6.  Saranno  giudicati  non  idonei ed esclusi dalla prosecuzione
delle prove concorsuali coloro che:
      -  non  otterranno  il  punteggio  minimo  indicato  nel citato
Allegato «C»:
         per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo;
         per le prove di efficienza intellettiva;
      -  non  otterranno  il punteggio minimo indicato nel piu' volte
citato Allegato «C» ottenuto:
          dalla  somma  dei  punteggi dei giudizi psicoattitudinale e
comportamentale;
          dalla  somma dei punteggi delle prove di efficienza fisica,
delle    prove    di    efficienza   intellettiva   e   dei   giudizi
psicoattitudinali e comportamentali;
      - rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
      -  non  supereranno  con  esito  favorevole  le  prove sportive
obbligatorie indicate nel predetto Allegato «C».
    Parimenti,  saranno esclusi i concorrenti per i quali, durante il
tirocinio,   venisse   accertata  la  positivita'  agli  accertamenti
diagnostici,  effettuati  presso una struttura sanitaria, per l'abuso
di  alcool,  per  l'uso,  anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
    Il giudizio di non idoneita' e' definitivo.
    7.  Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al  termine  dello stesso, saranno giudicati idonei dalla Commissione
di cui al successivo articolo 10, comma 1, lettera d). Il giudizio di
idoneita'  o  di non idoneita', unitamente ai risultati conseguiti in
ogni  singola  prova  che avra' determinato il giudizio stesso, sara'
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
    8.  I  concorrenti  giudicati  idonei  saranno ammessi alla prova
orale  di matematica, che si terra' a partire dal giorno successivo a
quello di fine tirocinio.