Art. 11. Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei alla prova orale di matematica saranno ammessi alle prove di efficienza fisica. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno presso l'Accademia navale, contestualmente alla prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 4. Le prove di efficienza fisica, consisteranno nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: nuoto 25 mt (qualunque stile, tempo limite 30 secondi); salto in alto (110 centimetri, massimo tre tentativi); piegamenti sulle braccia (minimo 12 piegamenti, tempo limite 2 minuti senza interruzioni); corsa piana di metri 1.000 (tempo massimo 4 minuti e 30 secondi); Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Il medesimo allegato I contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi. 6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale; sottoporra' i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto nei commi precedenti; autorizzera', nei casi e con le modalita' previste dal gia' citato allegato I, il differimento della data di effettuazione di tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente all'Accademia navale - Ufficio concorsi; redigera' il verbale delle prove di efficienza fisica, attribuendo a ciascun concorrente il punteggio complessivo calcolato quale somma del punteggio conseguito in ciascun esercizio indicato nel gia' citato allegato I. Tale punteggio complessivo sara' comunicato al termine delle prove di efficienza fisica ai concorrenti e concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 15. 7. Saranno considerati idonei i concorrenti che abbiano conseguito nelle prove di efficienza fisica un punteggio complessivo superiore o uguale ad uno. 8. I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove di efficienza fisica un punteggio complessivo inferiore ad uno -- anche nei casi previsti e disciplinati dal piu' volte citato allegato I -- saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 9. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di efficienza fisica e' definitivo.