Art. 11.

                     Prove di efficienza fisica

    1.  I concorrenti risultati idonei alla prova orale di matematica
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica.
    2.   Le   prove   di  efficienza  fisica  si  svolgeranno  presso
l'Accademia  navale,  contestualmente alla prova orale facoltativa di
lingua straniera.
    3.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi  muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche,
costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma
o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
    4.  Le  prove di efficienza fisica, consisteranno nell'esecuzione
obbligatoria  dei  seguenti  esercizi,  con  le modalita' a fianco di
ciascuno indicate:
      nuoto 25 mt (qualunque stile, tempo limite 30 secondi);
      salto in alto (110 centimetri, massimo tre tentativi);
      piegamenti  sulle braccia (minimo 12 piegamenti, tempo limite 2
minuti senza interruzioni);
      corsa  piana  di  metri  1.000  (tempo  massimo  4  minuti e 30
secondi);
    Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e' riportato
nell'allegato  I,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
    5.   Il  medesimo  allegato  I  contiene  disposizioni  circa  le
modalita'  di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
tenere   i  concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione
fisica,  di  esiti  di  precedente  infortunio o di infortunio che si
verifichi durante l'effettuazione degli esercizi.
    6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
      verifichera'  la  validita'  delle  certificazioni prodotte dai
concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale;
      sottoporra'  i  concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli
resi  edotti  delle  modalita'  di  esecuzione  degli stessi, secondo
quanto previsto nei commi precedenti;
      autorizzera',  nei  casi  e  con le modalita' previste dal gia'
citato  allegato  I,  il  differimento della data di effettuazione di
tutti   o   parte   degli   esercizi,   comunicandolo  immediatamente
all'Accademia navale - Ufficio concorsi;
      redigera'   il   verbale  delle  prove  di  efficienza  fisica,
attribuendo  a ciascun concorrente il punteggio complessivo calcolato
quale  somma  del  punteggio conseguito in ciascun esercizio indicato
nel   gia'  citato  allegato  I.  Tale  punteggio  complessivo  sara'
comunicato al termine delle prove di efficienza fisica ai concorrenti
e  concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 15.
    7.   Saranno   considerati   idonei  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito  nelle prove di efficienza fisica un punteggio complessivo
superiore o uguale ad uno.
    8. I concorrenti che abbiano conseguito nelle prove di efficienza
fisica  un  punteggio  complessivo inferiore ad uno -- anche nei casi
previsti  e  disciplinati dal piu' volte citato allegato I -- saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
    9.  Il  giudizio  espresso  dalla  commissione  per  le  prove di
efficienza fisica e' definitivo.