Art. 14. Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate: a) la commissione per la prova di preselezione; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali; e) la commissione esaminatrice per la prova scritta di italiano, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali; f) la commissione per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione per la prova di preselezione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; due ufficiali superiori della Marina militare, di cui uno perito selettore tecnico abilitato alla somministrazione del test di preselezione, membri. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1 lettera c), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per le prove attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; due ufficiali specialisti della Marina, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori. 6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri; due o piu' docenti o esperti per la prova scritta di italiano, membri aggiunti; due o piu' docenti o esperti per la prova orale di matematica, membri aggiunti; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; un ufficiale della Marina di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello, ovvero un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale C, segretario senza diritto al voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalita' previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse. 7. La commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera f), sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente; due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano assolvera' anche le funzioni di segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, del supporto di personale dell'Accademia navale, esperto di settore e di un ufficiale medico.