Art. 16. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare, puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente ritenuto non in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia navale, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso normale, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.