Art. 16.

                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  generale  per il personale militare, puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente   ritenuto  non  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia navale, nonche' escludere
il medesimo dalla frequenza del corso normale, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato durante il corso stesso.