Art. 17. Vincoli di servizio 1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione alla frequenza della 1ยช classe dei corsi normali dell'Accademia navale, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione. 2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dovranno assumere all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso. Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella prevista dal precedente comma 1. 3. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi: dell'art. 70, della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali; dell'art. 60, della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali; dell'art. 30, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente; dell'art. 39, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievi ufficiali ai corsi normali dell'Accademia navale. Allo scopo, l'Accademia navale, al termine della terza settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di allievo. Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi: a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine militare e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.