Art. 17.

                         Vincoli di servizio

    1.  I  vincitori  del  concorso,  all'atto  dell'ammissione  alla
frequenza  della  1ยช  classe dei corsi normali dell'Accademia navale,
dovranno  contrarre una ferma volontaria di tre anni ed assoggettarsi
alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro
che  non  sottoscriveranno  tale obbligo di ferma saranno considerati
rinunciatari all'ammissione.
    2.  I  concorrenti  vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi,
qualunque  sia  la  loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una
dichiarazione  dalla  quale  risulti  che sono edotti sull'obbligo di
rimanere  in servizio per un periodo di dieci oppure undici anni che,
ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1997,
n. 490,  dovranno  assumere all'atto dell'ammissione al terzo anno di
corso.
    Gli  allievi  ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo
di  contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella prevista dal
precedente comma 1.
    3. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e  quelli  richiamati  dal  congedo  saranno  cancellati dal ruolo di
appartenenza,  con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
      dell'art. 70, della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali;
      dell'art.   60,   della   legge   31 luglio  1954,  n. 599,  se
sottufficiali;
      dell'art.  30,  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
se volontari in servizio permanente;
      dell'art.  39,  comma 15-bis, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma.
    La  cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in  qualita'  di  allievi  ufficiali  ai corsi normali dell'Accademia
navale.
    Allo  scopo, l'Accademia navale, al termine della terza settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale
per  il  personale  militare  gli elenchi dettagliati dei concorrenti
gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso.
    Gli  allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari  in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
guardiamarina  in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
reinseriti  nel  ruolo  di  provenienza  ed  il  tempo  trascorso  in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
    Gli  allievi  provenienti  dai  volontari  in  ferma/rafferma  in
servizio,   qualora   non  conseguano  la  predetta  nomina,  saranno
reintegrati  nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti
ai  reparti/enti  di appartenenza per il completamento degli obblighi
di  servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in
qualita' di allievo.
    Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi:
      a) a  domanda  (con  il  consenso  dei genitori o del tutore se
minorenni);
      b) d'autorita'   per   motivi   disciplinari,  di  salute,  per
insufficiente  attitudine  militare e negli altri casi previsti dalla
normativa vigente.