Art. 19.

         Nomina ad Aspirante guardiamarina e a Guardiamarina

    1.  Al  termine  del  secondo  anno del corso normale gli allievi
idonei  conseguiranno  la  qualifica  di «Aspirante guardiamarina» e,
superato  il  terzo  anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio
permanente  con  decorrenza,  ai  soli  fini giuridici, dalla data di
acquisizione della qualifica di «Aspirante guardiamarina».