Art. 19. Nomina ad Aspirante guardiamarina e a Guardiamarina 1. Al termine del secondo anno del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di «Aspirante guardiamarina» e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di «Aspirante guardiamarina».