Art. 3. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti devono: a) aver compiuto al 31 dicembre 2007 il diciassettesimo anno di eta' e non aver superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre 2007, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1985 al 31 dicembre 1990, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di sesso femminile. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare esclusivamente nelle Forze armate; b) essere cittadini italiani; c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2006/2007 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e succcessive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati; d) godere dei diritti civili e politici; e) avere, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra Accademia, Istituto di formazione o Ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di Polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; g) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile). 2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8 e 9; tale idoneita' deve essere mantenuta per tutta la durata dell'iter formativo fino alla nomina ad Ufficiale in servizio permanente. 3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia navale, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1, salvo quelli previsti dalle lettere a), e c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti sino all'ammissione in Accademia navale e per tutta la durata dell'iter formativo nell'Istituto di cui all'art. 1, comma 5.