Art. 3.

                     Requisiti di partecipazione

    1. I concorrenti devono:
      a) aver compiuto al 31 dicembre 2007 il diciassettesimo anno di
eta'  e  non  aver  superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2007,   cioe'   essere  nati  nel  periodo  dal  31 ottobre  1985  al
31 dicembre  1990,  estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
sesso femminile.
    Il  limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo  servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  delle  domande  di partecipazione al
concorso,  comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o  abbiano  prestato  servizio  militare  esclusivamente  nelle Forze
armate;
      b) essere cittadini italiani;
      c) aver  conseguito  o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2006/2007 un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi   universitari,   ovvero   un   titolo   di  studio  di  durata
quadriennale,  integrato  dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai  corsi  universitari  dall'art.  1  della  legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e succcessive modificazioni.
    La   partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che  abbiano
conseguito  o  stiano  per  conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto  e'  subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) avere,  se  minorenni,  il consenso di entrambi i genitori o
del   genitore  esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre
l'arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi;
      f) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento
volontario   in  altra  Accademia,  Istituto  di  formazione  o  Ente
addestrativo  delle Forze armate o delle Forze di Polizia dello Stato
per  motivi  disciplinari  o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
      g) non  essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
    2.  L'ammissione  ai  corsi  e'  subordinata  al  possesso  della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita'
prescritte  dai successivi articoli 8 e 9; tale idoneita' deve essere
mantenuta per tutta la durata dell'iter formativo fino alla nomina ad
Ufficiale in servizio permanente.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata     all'accertamento    d'ufficio,    anche    successivo
all'ammissione  in  Accademia  navale,  del possesso dei requisiti di
moralita'  e  condotta  stabiliti  per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura,  da  accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
    4.  I  requisiti  di partecipazione di cui al precedente comma 1,
salvo quelli previsti dalle lettere a), e c), devono essere posseduti
alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione   al   concorso   e   devono   essere  mantenuti  sino
all'ammissione  in  Accademia  navale e per tutta la durata dell'iter
formativo nell'Istituto di cui all'art. 1, comma 5.