Art. 9. Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione -- svolta con le modalita' che saranno indicate nelle apposite Norme emanate dall'Ufficio generale del personale della Marina -- si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento; b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il ruolo istituzionale; c) Area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse, senso di autoefficacia; d) Area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa, disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello specifico processo di formazione. 2. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 7, e quelli di cui al precedente art. 8, comma 9, in caso di accoglimento dell'istanza. Detti concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine delle prove attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti di cui al gia' citato art. 8. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione preposta esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o non idoneita'. Il giudizio e' definitivo e verra' comunicato ai concorrenti seduta stante.