Art. 9.

                      Accertamenti attitudinali

    1.   Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al
precedente art. 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura  della commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di   prove   (test,  questionari,  prove  di  performance,  colloquio
individuale)   volte   a  valutare  oggettivamente  il  possesso  dei
requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo inserimento in Forza
armata.  Tale  valutazione  --  svolta  con  le modalita' che saranno
indicate  nelle  apposite  Norme  emanate  dall'Ufficio  generale del
personale   della  Marina  --  si  articolera'  nelle  seguenti  aree
d'indagine:
      a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo  di  pensiero  prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero,   capacita'  di  attenzione/concentrazione,  progettazione,
apprendimento;
      b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare  la  sfera  affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima,   capacita'   relazionali   e   prevalenti   modalita'  di
rapportarsi  con  gli  altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
      c) Area  della  produttivita'  e  delle  competenze gestionali:
livelli  di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza  allo  stress,  capacita'  di  lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
      d) Area  motivazionale:  aspettative  professionali, livello di
partecipazione  all'assunzione  di  ruolo,  flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
    2.  A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti  di cui al precedente art. 8, comma 7, e quelli di cui al
precedente  art. 8,  comma  9,  in caso di accoglimento dell'istanza.
Detti  concorrenti,  qualora  giudicati  non  idonei al termine delle
prove  attitudinali,  non  saranno  ammessi a sostenere gli ulteriori
accertamenti  sanitari  eventualmente  disposti di cui al gia' citato
art. 8.
    3.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali la commissione
preposta esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio
di  idoneita'  o  non  idoneita'.  Il giudizio e' definitivo e verra'
comunicato ai concorrenti seduta stante.