Art. 5. Esame di ammissione Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) porto d'armi; b) passaporto c) carta d'identita'; d) patente di guida. L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate dettagliatamente nel precedente art. 1, consiste in una prova attitudinale (anche scritta) finalizzata a valutare le capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione dei candidati. Tale prova potra' essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese. Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato un voto in cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione di almeno 30/50. Il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L. 16 giugno 1998, n. 191.