Art. 5.

                         Esame di ammissione

    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      a) porto d'armi;
      b) passaporto
      c) carta d'identita';
      d) patente di guida.
    L'esame  di  ammissione,  le  cui  caratteristiche  sono indicate
dettagliatamente   nel  precedente  art. 1,  consiste  in  una  prova
attitudinale  (anche scritta) finalizzata a valutare le capacita', le
conoscenze  scientifiche,  l'attitudine alla ricerca, la cultura e la
motivazione  dei  candidati. Tale prova potra' essere svolta, per gli
studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese.
    Alla  fine  della  prova, al candidato sara' assegnato un voto in
cinquantesimi.  La  prova  si  intende  superata  se  il candidato ha
conseguito una votazione di almeno 30/50.
    Il  candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza di almeno una
lingua straniera.
    L'elenco  dei  candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati nella prova stessa, sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario della commissione, e' affisso nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
    In  caso  di  parita'  di  voti prevale il candidato piu' giovane
d'eta',  ai  sensi  dell'art. 2,  comma  9,  della L. 16 giugno 1998,
n. 191.