Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    Il punteggio finale sara' ottenuto sommando la media dei punteggi
riportati  alla  prova  scritta  e  alla  prova a contenuto teorico -
pratico  con  i punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nel
colloquio.
    A   parita'   di  merito  si  terra'  conto  di  quanto  previsto
all'art. 9.
    La   graduatoria   di   merito  e'  approvata,  sotto  condizione
sospensiva   dell'accertamento   dei   requisiti   per   l'ammissione
all'impiego,  con disposizione dirigenziale ed e' pubblicata all'Albo
Ufficiale dell'Universita' degli studi di Cagliari.
    Di  detta  pubblicazione  verra'  dato  annuncio  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami».
    Dalla  data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative.