IL RETTORE

    Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70   del   25 marzo   1997,   e   le  successive  modificazioni  e
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 aprile 1997, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 387 del
3 ottobre 1997;
    Vista  la  legge  n. 449  del  27 dicembre 1997 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le  Universita',con  proprio  regolamento, disciplinano l'istituzione
dei  corsi  di  dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del  titolo,  gli  obiettivi  formativi  ed  il relativo programma di
studi,  la  durata,  il  contributo  per l'accesso e la frequenza, le
modalita'  di  conferimento e l'importo delle borse di studio nonche'
le  convenzioni  con  soggetti  pubblici e privati, in conformita' ai
criteri  generali  e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
    Visto   il   decreto  ministeriale  n. 224  del  30 aprile  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 162  del  13 luglio  1999,
relativo al Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
    Visto  il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita'  della  Calabria,  approvato  con  decreto rettorale
n. 1934 del 1° luglio 2004;
    Vista  la  proposta avanzata dal coordinatore del corso, relativa
al  rinnovo  del dottorato di ricerca di che trattasi XXII ciclo, con
sede amministrativa presso l'Universita' della Calabria;
    Visto  il  parere del nucleo di valutazione interna del 27 giugno
2006;
    Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi
di dottorato avanzata dal COCOP, adunanza del 12 settembre 2006;
    Vista la delibera del Senato Accademico del 18 settembre 2006 con
la  quale  viene  approvata  l'istituzione  dei corsi di dottorato di
ricerca XXII ciclo e la relativa ripartizione delle borse;
    Vista la delibera del C.d.A., riunione del 10 novembre 2006;
    Vista  la  comunicazione del coordinatore del corso relativa alle
specifiche del bando di ammissione al dottorato;
    Accertato   che   la   copertura   finanziaria  sara'  assicurata
nell'ambito della programmazione del bilancio di previsione esercizio
2007;
      Ritenuto necessario provvedere in merito;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto  il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso  di  dottorato di ricerca in teoria e storia della storiografia
filosofica dell'Universita' della Calabria relativo al XXII ciclo.
    Per il sopra citato dottorato di ricerca vengono indicati i posti
complessivi  messi  a  concorso,  la durata, il numero delle borse di
studio.

            Teoria e storia della storiografia filosofica

    Sede amministrativa: Universita' della Calabria.
    Dipartimento di Filosofia.
    Posti: 4.
    Borse di studio d'Ateneo: due.
    Durata: tre anni.
    Titolo di studio per la partecipazione al corso:
        laurea in filosofia;
        laurea lettere;
        laurea in storia;
        laurea in materie letterarie;
        e lauree specialistiche corrispondenti.
    Le prove d'esame si terranno secondo il seguente calendario:
      prova  scritta:  giorno  24 gennaio  2007  alle ore 9,00 presso
l'aula  Dioniso,  Cubo  17/B,  2°  piano,  Universita' della Calabria
Arcavacata di Rende (Cosenza)
      prova  orale:  giorno  25 gennaio  2007 alle ore 9,00 presso la
sala  riunioni  del  Dipartimento  di  filosofia, Cubo 18/B, 6° piano
Universita' della Calabria Arcavacata di Rende (Cosenza).
    Fermi  restando  i  termini  della  data di scadenza previsti dal
successivo  art. 5,  il  numero  delle  borse di studio potra' essere
aumentato  a  seguito  di  appositi  finanziamenti  che si rendessero
disponibili dopo l'emanazione del presente bando, purche' la relativa
convenzione  venga  sottoscritta  entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
    L'eventuale  aumento  delle  borse  di  studio  puo' determinare,
previa  richiesta  del  Collegio  dei docenti, l'incremento dei posti
complessivamente  messi  a  concorso,  per  un  numero  di posti pari
all'aumento del numero delle borse.
    Nel  caso  in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca  di  singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la
copertura  finanziaria  per  tutto il periodo della borsa e stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono il/i docenti
che mettono a disposizione propri fondi.