Art. 3. Titolari di assegni di ricerca 1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 449 del 27 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente bando. In caso di ammissione ai corsi, i posti relativi sono da annoverarsi in soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1. 2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.