Art. 3.

                   Titolari di assegni di ricerca

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi dell'art. 51,
comma 6   della   legge   449  del  27 dicembre  1997,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto di assegno
per  la  collaborazione  ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i
termini  fissati per la presentazione della domanda di partecipazione
all'ammissione  ai  corsi  di  dottorato di cui al presente bando. In
caso  di ammissione ai corsi, i posti relativi sono da annoverarsi in
soprannumero rispetto a quelli indicati all'art. 1.
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel  caso  in cui il dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.