Art. 6. Prove di ammissione ai corsi 1. L'esame di ammissione al corso, di norma, consiste in una prova scritta e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. 2. Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 3. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate per ciascun corso di dottorato all'art. 1 del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicata. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato mediante notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni. Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le due prove. 4. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identita': a) tessera postale; b) porto d'armi; c) passaporto; d) darta di identita', o qualunque altro valido documento di riconoscimento.