Art. 6.

                    Prove di ammissione ai corsi

    1.  L'esame  di  ammissione  al  corso, di norma, consiste in una
prova  scritta  e  in  un  colloquio.  Il  candidato  dovra'  inoltre
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
    2.  Le  prove  d'esame  sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
    3.  Le  date  per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate
per  ciascun  corso di dottorato all'art. 1 del presente bando, hanno
valore  di  notifica  a  tutti gli effetti, pertanto i candidati sono
tenuti  a  presentarsi,  senza  alcun  preavviso, presso la sede, nel
giorno e nell'ora indicata. L'assenza del candidato sara' considerata
come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
    Qualora  impedimenti  di  qualsiasi  natura  non consentissero il
rispetto  del  calendario  indicato,  sara' cura dell'amministrazione
comunicare  ad  ogni  singolo candidato mediante notifica personale a
mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
    Per   esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed  in
ossequio  ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza ed
economicita'  dell'azione  amministrativa, questa Amministrazione, ai
fini  di  eventuali esclusioni, si riserva la facolta' di controllare
solo  le  istanze di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e
superato le due prove.
    4.  Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) passaporto;
      d) darta di identita',
o qualunque altro valido documento di riconoscimento.