Art. 1 
 
 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
 
    La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione in
esperimento di 40 Vice assistenti. 
      
    I candidati, oltre a non aver tenuto comportamenti  incompatibili
con le funzioni da espletare nell'Istituto, devono essere in possesso
dei requisiti di seguito indicati. 
      
    1. Licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media)  o
titolo equipollente a tutti gli effetti di legge. 
    Sara' altresi' consentita  la  partecipazione  ai  possessori  di
titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero  conseguito
in Italia riconosciuto equipollente ai fini della  partecipazione  ai
pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, al suddetto diploma. 
      
    2. Eta' non inferiore agli anni 18. 
      
    3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato  membro  dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge. 
      
    4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi da parte di enti
pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie. 
      
    5. Godimento dei diritti politici. 
      
    I cittadini di altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea  devono
possedere gli ulteriori requisiti che si indicano di seguito. 
      
    6. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
      
    7. Godimento dei diritti civili e politici anche nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza. 
      
      
    I  requisiti  di  cui  ai  precedenti  punti  1  e  2  -  inclusa
l'eventuale  equipollenza  del  titolo  di  studio  -  devono  essere
posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione  della
domanda; il possesso del requisito di cui al punto 6 viene verificato
durante le prove del concorso;  gli  altri  requisiti  devono  essere
posseduti alla data di assunzione. 
      
    La  Banca  d'Italia  puo'  verificare  l'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando nonche' dei  titoli  dichiarati
ai fini della preselezione di cui al successivo art. 4  in  qualsiasi
momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso  e
all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione  del  rapporto
d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di  uno  o  piu'  dei
requisiti  previsti  dal  bando  ovvero  dei   titoli   eventualmente
dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 4. Le
eventuali difformita' riscontrate  rispetto  a  quanto  dichiarato  o
documentato  dagli  interessati   vengono   segnalate   all'Autorita'
giudiziaria.