Art. 11 Nomina e assegnazione La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati classificati utilmente nella graduatoria finale e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e dei titoli dichiarati nella domanda ai fini della preselezione. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di Vice assistente. L'accettazione della nomina a Vice assistente non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. n. 174/1994, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina a Vice assistente, gli interessati devono assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro assegnata entro il termine prescritto, decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia. Ai neo‑assunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della sede di lavoro assegnata dall'attuale residenza anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza all'estero. I nominati non possono avanzare domanda di trasferimento prima che siano trascorsi due anni di permanenza nella residenza assegnata all'atto dell'assunzione.