Art. 11 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    La  Banca   d'Italia   procede   all'assunzione   dei   candidati
classificati utilmente nella graduatoria finale  e  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'art.  1  del  presente  bando  e  dei  titoli
dichiarati nella  domanda  ai  fini  della  preselezione.  Essi  sono
nominati, in esperimento, nel grado di Vice assistente. 
      
    L'accettazione della nomina a Vice assistente non puo' essere  in
alcun modo condizionata. 
      
    Il rapporto d'impiego dei cittadini  di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto  delle  limitazioni  di
cui  al  D.P.C.M.  n.  174/1994,  recante  norme  "sull'accesso   dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di  lavoro"
presso gli enti pubblici. 
      
    In seguito alla nomina a Vice assistente, gli interessati  devono
assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro  assegnata,
entro il termine che sara' stabilito.  Eventuali  proroghe  di  detto
termine sono concesse solo per giustificati motivi. 
      
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede  di  lavoro
assegnata entro il termine prescritto, decadono  dalla  nomina,  come
previsto dalle vigenti disposizioni  del  Regolamento  del  Personale
della Banca d'Italia. 
      
    Ai neo‑assunti compete  il  rimborso  del  prezzo  del  biglietto
pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di  linea  per  il
raggiungimento della sede di lavoro assegnata dall'attuale  residenza
anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica  italiana  in  caso  di
attuale residenza all'estero. 
      
    I nominati non possono avanzare domanda  di  trasferimento  prima
che siano trascorsi due anni di permanenza nella residenza  assegnata
all'atto dell'assunzione.