Art. 4 
 
 
                       Preselezione per titoli 
 
 
    Nell'eventualita'  in  cui  pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione al concorso superiore  alle  4.000  unita',  la  Banca
d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia  e  la  celerita'  della
procedura selettiva - procedera' a una preselezione per titoli  delle
candidature per individuare 4.000 candidati da ammettere al  test  di
cui al successivo art. 6. A tal fine  l'Amministrazione  della  Banca
provvedera' alla formazione di una  graduatoria  preliminare  redatta
sulla base dei punteggi attribuiti ai  seguenti  titoli,  che  devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione
delle domande (22 aprile 2010): 
    a) diploma di  istruzione  secondaria  di  primo  grado  (licenza
media) con i seguenti giudizi o votazioni ovvero titolo  equipollente
con giudizi o votazioni equivalenti: 
    - sufficiente ovvero voto (1) compreso tra 6 e 6.99: punti 1 
    - buono ovvero voto (1) compreso tra 7 e 7.99: punti 2 
    - distinto ovvero voto (1) compreso tra 8 e 8.99: punti 3 
    - ottimo ovvero voto (1)  non inferiore a 9: punti 4 
      
    b) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado  di  durata
quinquennale (2) con votazione rientrante nelle  seguenti  classi  di
punteggio ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti: 
    - da 60/100 a 67/100 ovvero da 36/60 a 40/60: punti 0.3 
    - da 68/100 a 75/100 ovvero da 41/60 a 45/60: punti 0.6 
    - da 76/100 a 84/100 ovvero da 46/60 a 50/60: punti 0.9 
    - da 85/100 a 92/100 ovvero da 51/60 a 55/60: punti 1.2 
    - da 93/100 a 100/100 ovvero da 56/60 a 60/60 punti 1.5 
      
    Ai fini della formazione della predetta  graduatoria  preliminare
si terra'  conto  unicamente  dei  titoli  dichiarati  nella  domanda
presentata secondo le modalita' ed entro il termine di  cui  all'art.
3, comma 1 (22 aprile 2010). 
      
    Ai fini della  determinazione  del  punteggio,  verra'  preso  in
considerazione un solo diploma di istruzione  secondaria  di  secondo
grado. 
      
    I candidati classificati fino al 4.000° posto  della  graduatoria
preliminare nonche' quelli eventualmente  classificati  ex  aequo  in
tale ultima posizione verranno convocati a sostenere il test  di  cui
al successivo art. 6. 
      
    Il  punteggio  conseguito  ai   fini   della   preselezione   non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile  ai  fini
della graduatoria di merito. 

(1) Per i possessori di licenza media antecedente all'anno scolastico
    1965-1966 si calcola il voto medio. 

(2) A mero  titolo  esemplificativo  si  fa  presente  che  non  sono
    valutabili, ai fini della preselezione,  i  titoli  di  qualifica
    professionale rilasciati al termine di cicli di studio  triennali
    (senza biennio integrativo) e i diplomi  quadriennali  rilasciati
    dai licei artistici e istituti d'arte (senza anno integrativo)  e
    i  diplomi  di  licenza  magistrale  quadriennali   (senza   anno
    integrativo).