Art. 4 Preselezione per titoli Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 4.000 unita', la Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - procedera' a una preselezione per titoli delle candidature per individuare 4.000 candidati da ammettere al test di cui al successivo art. 6. A tal fine l'Amministrazione della Banca provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (22 aprile 2010): a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) con i seguenti giudizi o votazioni ovvero titolo equipollente con giudizi o votazioni equivalenti: - sufficiente ovvero voto (1) compreso tra 6 e 6.99: punti 1 - buono ovvero voto (1) compreso tra 7 e 7.99: punti 2 - distinto ovvero voto (1) compreso tra 8 e 8.99: punti 3 - ottimo ovvero voto (1) non inferiore a 9: punti 4 b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (2) con votazione rientrante nelle seguenti classi di punteggio ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti: - da 60/100 a 67/100 ovvero da 36/60 a 40/60: punti 0.3 - da 68/100 a 75/100 ovvero da 41/60 a 45/60: punti 0.6 - da 76/100 a 84/100 ovvero da 46/60 a 50/60: punti 0.9 - da 85/100 a 92/100 ovvero da 51/60 a 55/60: punti 1.2 - da 93/100 a 100/100 ovvero da 56/60 a 60/60 punti 1.5 Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare si terra' conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalita' ed entro il termine di cui all'art. 3, comma 1 (22 aprile 2010). Ai fini della determinazione del punteggio, verra' preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I candidati classificati fino al 4.000° posto della graduatoria preliminare nonche' quelli eventualmente classificati ex aequo in tale ultima posizione verranno convocati a sostenere il test di cui al successivo art. 6. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito. (1) Per i possessori di licenza media antecedente all'anno scolastico 1965-1966 si calcola il voto medio. (2) A mero titolo esemplificativo si fa presente che non sono valutabili, ai fini della preselezione, i titoli di qualifica professionale rilasciati al termine di cicli di studio triennali (senza biennio integrativo) e i diplomi quadriennali rilasciati dai licei artistici e istituti d'arte (senza anno integrativo) e i diplomi di licenza magistrale quadriennali (senza anno integrativo).