Art. 16 Arruolamento 1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per la frequenza del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi che al compimento del 16° anno non vorranno assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare. 2. Gli allievi che, all'atto dell'accertamento dell'idoneita' fisica di cui al comma 5, dell'art. 8, del presente decreto, non si troveranno nelle condizioni volute per essere arruolati - e sempreche' possano acquisire in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione generale per il personale militare, su proposta motivata del Comandante della Scuola militare. In caso contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni potranno essere rinviati in famiglia d'autorita', anche durante il corso dell'anno scolastico. 4. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' disposto, su proposta motivata del Comandante della Scuola, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare e potra' essere adottato per: a) votazione insufficiente in attitudine militare; b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare; c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso; d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia. Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, a seguito di condanna penale per delitti non colposi anche in seguito a patteggiamento. 5. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato ai sensi del precedente comma 1 che sia stato rinviato in famiglia o al quale sia stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma contratta. 7. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento ad un'analoga classe di un istituto statale dello stesso ordine.