Art. 16 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli allievi, appena compiuto il 16°  anno  di  eta',  dovranno
contrarre uno speciale arruolamento volontario di  tre  anni  per  la
frequenza del corso di studi prescelto; a tal  fine  potranno  essere
contratte  successive  rafferme  di  un  anno.  Gli  allievi  che  al
compimento del 16° anno  non  vorranno  assoggettarsi  al  prescritto
arruolamento saranno dimessi dalla Scuola militare. 
    2. Gli allievi  che,  all'atto  dell'accertamento  dell'idoneita'
fisica di cui al comma 5, dell'art. 8, del presente decreto,  non  si
troveranno  nelle  condizioni  volute  per  essere  arruolati   -   e
sempreche' possano acquisire in breve tempo la  prescritta  idoneita'
fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione
della Direzione generale  per  il  personale  militare,  su  proposta
motivata del Comandante della Scuola  militare.  In  caso  contrario,
potra'  essere  loro  consentito  di  ultimare  gli  studi  nell'anno
scolastico in corso, al termine del quale saranno  allontanati  dalla
Scuola. 
    3. Durante la  permanenza  presso  la  Scuola  saranno  impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non  ancora  arruolati.
Gli allievi che  non  avranno  tratto  profitto  da  tali  istruzioni
potranno essere rinviati in famiglia d'autorita',  anche  durante  il
corso dell'anno scolastico. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  allievi  sara'  disposto,  su
proposta motivata del Comandante della Scuola,  con  provvedimento  a
carattere  definitivo  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare e potra' essere adottato per: 
      a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
      b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare; 
      c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso; 
      d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari  a
carico della famiglia. 
    Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con  provvedimento
della Direzione generale per il  personale  militare,  a  seguito  di
condanna  penale  per  delitti  non  colposi  anche  in   seguito   a
patteggiamento. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'allievo  minorenne  o  l'allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla Scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che sia stato rinviato in famiglia  o
al quale sia stato concesso il ritiro, sara' prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. All'allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla Scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento ad un'analoga classe di  un  istituto
statale dello stesso ordine.