Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) commissione per la prova preliminare  di  cultura  generale,
per la prova orale  e  per  la  formazione  della  graduatoria  degli
aspiranti al liceo classico; 
      b) commissione per la prova preliminare  di  cultura  generale,
per la prova orale  e  per  la  formazione  delle  graduatorie  degli
aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo; 
      c) commissione per la prova di educazione fisica; 
      d) commissione per gli accertamenti psicofisici; 
      e) commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
      f) commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a)  e  b)
saranno composte, ciascuna, da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) due ufficiali superiori, membri; 
      c)  cinque  docenti  di  scuola   media   superiore   abilitati
all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri; 
      d) un sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La  commissione  per  la  prova  di  educazione  fisica  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
      b) due ufficiali, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri; 
      c) un sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  della  prova,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario. 
    4. La commissione per gli accertamenti psicofisici sara' composta
da: 
      a) un ufficiale medico di grado  non  inferiore  a  Colonnello,
presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  psicofisici
sara' composta da: 
      a) un Brigadier generale medico, presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri. 
    I componenti della commissione di cui al presente comma  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della  commissione  di
cui al precedente comma 4. 
    6.  La  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali   sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio
permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
      b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro; 
      d) un ufficiale di grado non inferiore a  Tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del  contributo  tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia,  nonche'  di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito.