Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli aspiranti al liceo classico; b) commissione per la prova preliminare di cultura generale, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo scientifico ed al liceo scientifico europeo; c) commissione per la prova di educazione fisica; d) commissione per gli accertamenti psicofisici; e) commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; f) commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) saranno composte, ciascuna, da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori, membri; c) cinque docenti di scuola media superiore abilitati all'insegnamento nei licei classici o scientifici, membri; d) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per la prova di educazione fisica sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; b) due ufficiali, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; c) un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale del Corpo sanitario. 4. La commissione per gli accertamenti psicofisici sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) due ufficiali superiori medici, membri. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici sara' composta da: a) un Brigadier generale medico, presidente; b) due ufficiali superiori medici, membri. I componenti della commissione di cui al presente comma dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. 6. La commissione per gli accertamenti attitudinali sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, presidente; b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; c) un ufficiale psicologo, membro; d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.