IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita'; Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante il regolamento della Scuola navale militare «Francesco Morosini»; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale; Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso per l'ammissione di allievi ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l'anno scolastico 2010-2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2010-2011 e' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 51 giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", con la seguente ripartizione di posti per ordine di studi: a) 1° liceo classico: posti 17; b) 3° liceo scientifico: posti 34. 2. Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione alla Scuola dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.