Art. 10 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 11, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a)  figli  di  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia  o  di
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
      b) figli di mutilati e di invalidi  di  guerra  per  lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto  1950,  n.  648  e  successive
modificazioni; 
      c) figli di ufficiali e di sottufficiali in servizio permanente
delle Forze armate, di dipendenti civili di  ruolo  dello  Stato,  di
titolari di pensioni ordinarie militari  o  civili  dello  Stato,  di
ufficiali e di sottufficiali di complemento richiamati in  temporaneo
servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il  diritto
al trattamento di quiescenza. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    2. In assenza o a parita' di titoli di preferenza, a  parita'  di
merito, sara'  preferito  il  candidato  piu'  giovane  di  eta',  in
applicazione del 2° periodo dell'art.  3,  comma  7  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, integrato dall'art. 2, comma 9  della  legge  16
giugno 1998, n. 191.