Art. 10 Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 11, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o di decorati di medaglia d'oro al valor militare; b) figli di mutilati e di invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni; c) figli di ufficiali e di sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, di ufficiali e di sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza. I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. In assenza o a parita' di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.