Art. 12 Ammissione alla Scuola 1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 4. I posti a concorso verranno, comunque, interamente ricoperti solo a seguito dell'approvazione delle graduatorie finali di merito. 2. In ogni caso il Comando della Scuola navale militare avra' facolta' di procedere a convocare i concorrenti idonei in ordine di graduatoria, a copertura di eventuali posti che si renderanno disponibili per qualsiasi causa, entro i primi venti giorni dalla data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare. 3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione e, pertanto, esclusi i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non oltre il 15° giorno dalla data di convocazione presso la Scuola. 4. Gli allievi, al compimento del 16° anno di eta', verranno sottoposti a visita medica d'idoneita' allo speciale arruolamento volontario di anni tre (in virtu' di quanto disposto dall'art. 9, comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo conto dei requisiti psicofisici previsti dal precedente art. 8 del presente decreto. Per coloro che compiranno il 16° anno di eta' entro il 31 dicembre 2010 gli accertamenti psicofisici di cui all'art. 8 varranno ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento volontario. 5. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza: a) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, redatto conformemente all'allegato E del presente decreto; b) pagella scolastica in originale da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola navale militare; c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente somministrate, nonche' eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali; d) tessera sanitaria (o libretto sanitario) emessa dal Servizio sanitario nazionale; e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico - sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate presso il Servizio sanitario nazionale e che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (con data non anteriore al 1° luglio 2010); f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno. 6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. Inoltre, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera' a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti (e dagli esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati vincitori del concorso medesimo. 7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore (o tutore) si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola. Si impegna, altresi', al pagamento della retta ed in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'Amministrazione della Scuola.