Art. 12 
 
 
                       Ammissione alla Scuola 
 
 
    1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei  posti  messi  a
concorso, saranno ammessi  alla  Scuola  navale  militare  «Francesco
Morosini» secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 4.
I posti a concorso verranno, comunque, interamente ricoperti  solo  a
seguito dell'approvazione delle graduatorie finali di merito. 
    2. In ogni caso il Comando della  Scuola  navale  militare  avra'
facolta' di procedere a convocare i concorrenti idonei in  ordine  di
graduatoria,  a  copertura  di  eventuali  posti  che  si  renderanno
disponibili per qualsiasi causa, entro i  primi  venti  giorni  dalla
data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare. 
    3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione  e,  pertanto,
esclusi  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non   si
presenteranno nella sede e nel giorno loro  fissato.  I  concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di
non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,  producendo   la
relativa  documentazione  giustificativa,   potranno   ottenere   una
proroga, comunque non oltre il 15° giorno dalla data di  convocazione
presso la Scuola. 
    4. Gli allievi, al compimento del  16°  anno  di  eta',  verranno
sottoposti a visita medica  d'idoneita'  allo  speciale  arruolamento
volontario di anni tre (in virtu' di  quanto  disposto  dall'art.  9,
comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo
conto dei requisiti psicofisici previsti dal precedente  art.  8  del
presente decreto. Per coloro che compiranno il 16° anno di eta' entro
il 31 dicembre 2010 gli accertamenti psicofisici di  cui  all'art.  8
varranno  ai   fini   dell'idoneita'   allo   speciale   arruolamento
volontario. 
    5. All'atto della presentazione alla  Scuola  navale  militare  i
candidati dovranno produrre, a pena di decadenza: 
      a) atto di  impegno  firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza,  dal  tutore,  redatto  conformemente  all'allegato  E  del
presente decreto; 
      b) pagella scolastica in originale da cui risulti la promozione
alla classe del  liceo  per  il  quale  hanno  concorso,  nonche'  il
nulla-osta del dirigente  scolastico  dell'istituto  di  provenienza,
entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla  Scuola
navale militare; 
      c) certificato  comprovante  il  numero,  le  date  e  le  dosi
relative  alle  vaccinazioni  antitetaniche,  antitifiche  ed   altre
eventualmente  somministrate,  nonche'  eventuale  dichiarazione   di
allergie e/o intolleranze a medicinali; 
      d) tessera sanitaria (o libretto sanitario) emessa dal Servizio
sanitario nazionale; 
      e) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per  l'atletica  leggera  e  per  il  nuoto  rilasciato   da   medici
appartenenti alla Federazione medico -  sportiva  italiana  ovvero  a
strutture  sanitarie  pubbliche  o  private  accreditate  presso   il
Servizio sanitario nazionale e  che  esercitano  in  tali  ambiti  in
qualita' di medici specializzati in medicina dello  sport  (con  data
non anteriore al 1° luglio 2010); 
      f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. Inoltre,  ai  fini
dell'accertamento dei requisiti di  cui  al  precedente  art.  2  del
presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera'
a chiedere, ai sensi delle disposizioni del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  alle  amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  (e  dagli  esercenti  la
potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati  vincitori
del concorso medesimo. 
    7. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emergera' la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  con   il   provvedimento   emanato   sulla   base   della
dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della Scuola. Si  impegna,  altresi',  al  pagamento  della
retta ed in generale di tutte quelle spese di  cui  l'allievo  potra'
risultare debitore verso l'Amministrazione della Scuola.