Art. 13 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  L'Amministrazione   potra',   con   provvedimento   motivato,
escludere in  ogni  momento  dal  concorso  qualsiasi  candidato  per
difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alla Scuola  navale
militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso  di
studio, se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso
stesso.