Art. 13 Esclusioni 1. L'Amministrazione potra', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alla Scuola navale militare, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio, se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso stesso.