Art. 14 
 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
 
    1. La Scuola navale militare «Francesco Morosini» e' un  istituto
di formazione parificato ad un  istituto  di  istruzione  di  secondo
grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare  in
essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle  attivita'  ad
essa connesse. A tal fine gli allievi  seguono  corsi  di  studio  ed
effettuano  addestramento  di  tipo  militare,  praticando  attivita'
sportiva  e  frequentando  corsi  d'istruzione  marinaresca,  inclusi
imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare. 
    2. I corsi di studio della Scuola navale militare sono di  ordine
classico  e  scientifico,  con  programmi  corrispondenti  a   quelli
previsti per l'intero corso di liceo classico e per  gli  ultimi  tre
anni di liceo scientifico ad indirizzo tradizionale. Inoltre,  presso
la Scuola navale militare e' istituita la sola cattedra  di  inglese.
Gli allievi che nei primi due anni di liceo hanno  frequentato  corsi
di lingue straniere diverse dall'inglese  potranno  fare  domanda  di
proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo studio  della  lingua
gia'  iniziata,  purche'  gli  orari  delle  lezioni  private   siano
stabiliti nel rispetto degli orari e  del  regolamento  della  Scuola
navale militare. Alla fine  dell'anno  scolastico  e  comunque  prima
dello scrutinio finale, essi dovranno sostenere il previsto esame  di
idoneita'  presso  altra  scuola  secondaria  superiore  scelta   dal
candidato e produrre la certificazione del superamento dell'esame. 
    3. Gli allievi incorporati non saranno soggetti al  pagamento  di
tasse scolastiche limitatamente alla frequenza del 1° liceo  classico
o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma
5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28  comma
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.  Durante  l'intera
permanenza presso la Scuola navale militare non sara'  concesso  agli
allievi di ripetere piu' di un anno di corso. 
    4. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  allievi  saranno
giudicati anche sotto  l'aspetto  della  disciplina  militare,  della
condotta,  del  carattere,  delle  qualita'  morali,  delle  qualita'
fisiche e della loro idoneita' alla vita  militare.  Coloro  i  quali
saranno giudicati inidonei anche per uno solo di tali profili saranno
rinviati d'autorita'.