Art. 14 Ordinamento degli studi 1. La Scuola navale militare «Francesco Morosini» e' un istituto di formazione parificato ad un istituto di istruzione di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle attivita' ad essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di studio ed effettuano addestramento di tipo militare, praticando attivita' sportiva e frequentando corsi d'istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare. 2. I corsi di studio della Scuola navale militare sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per l'intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre anni di liceo scientifico ad indirizzo tradizionale. Inoltre, presso la Scuola navale militare e' istituita la sola cattedra di inglese. Gli allievi che nei primi due anni di liceo hanno frequentato corsi di lingue straniere diverse dall'inglese potranno fare domanda di proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo studio della lingua gia' iniziata, purche' gli orari delle lezioni private siano stabiliti nel rispetto degli orari e del regolamento della Scuola navale militare. Alla fine dell'anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale, essi dovranno sostenere il previsto esame di idoneita' presso altra scuola secondaria superiore scelta dal candidato e produrre la certificazione del superamento dell'esame. 3. Gli allievi incorporati non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28 comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Durante l'intera permanenza presso la Scuola navale militare non sara' concesso agli allievi di ripetere piu' di un anno di corso. 4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro idoneita' alla vita militare. Coloro i quali saranno giudicati inidonei anche per uno solo di tali profili saranno rinviati d'autorita'.