Art. 15 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di eta', contrarranno
uno speciale arruolamento volontario di tre anni  per  il  compimento
del corso di studi prescelto; a tal fine  potranno  essere  contratte
successive rafferme di un anno. 
    2. Gli allievi  che,  all'atto  dell'accertamento  dell'idoneita'
fisica al servizio  militare,  non  si  troveranno  nelle  condizioni
necessarie per  essere  arruolati  -  e  sempreche'  si  presuma  che
potranno raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica  -
potranno essere tenuti in esperimento,  previa  autorizzazione  della
Direzione generale per il personale militare,  su  proposta  motivata
del Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra'  essere
loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in  corso,
al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola. 
    3. Durante la  permanenza  presso  la  Scuola  saranno  impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati. 
    4. Ai soli fini del trattamento economico gli allievi, nel  corso
dell'intera ferma, saranno equiparati ai comuni di 2ª classe  secondo
quanto previsto dalla tabella allegata alla legge 24  dicembre  1986,
n. 958 e successive modificazioni.