Art. 16 
 
 
                  Passaggio di corso e graduatoria 
 
 
    1. La promozione alla classe superiore ed  il  conseguimento  del
diploma conclusivo  degli  esami  di  Stato  saranno  regolati  dalla
normativa vigente  per  gli  istituti  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza del  corso
superiore sara' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata
attitudine alla vita militare. 
    2. Al completamento di ciascun periodo ed al termine  di  ciascun
anno  scolastico,  che  prevede  l'eventuale   campagna   navale   di
istruzione, il Comandante della  Scuola,  avvalendosi  del  Consiglio
degli  istruttori,  attribuira'  a  ciascun  allievo   il   voto   di
attitudine,  determinato  sulla  base  degli  elementi  di  cui  alle
seguenti voci, secondo le modalita' stabilite nelle  disposizioni  di
cui all'art. 10 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302: 
      a) attitudini fisiche alla vita militare e navale; 
      b) attitudini intellettive; 
      c) qualita' d'animo e di carattere. 
    3.  Gli  allievi  promossi,  che  avranno  riportato  valutazione
sufficiente  in  attitudine  militare,  verranno  ammessi  al   corso
superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata,  sulla
base della media  dei  risultati  scolastici  e  di  attitudine,  dal
Consiglio degli istruttori al termine  di  ciascun  anno  scolastico.
Nella graduatoria, a parita'  di  punto  di  merito,  sara'  data  la
precedenza all'allievo che avra' il piu' alto voto in  attitudine.  A
parita' anche  di  questo,  sara'  data  precedenza  all'allievo  con
maggiore anzianita' nella precedente graduatoria  di  concorso  o  di
ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto  della
riammissione al nuovo corso, saranno collocati in graduatoria secondo
il seguente criterio: 
      a) se appartenenti al  primo  corso,  saranno  posti  dopo  gli
allievi dello stesso vincitori del  concorso,  conservando  tra  loro
l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza; 
      b) se appartenenti al secondo o terzo corso,  saranno  inseriti
dopo  gli  allievi  promossi,  conservando  tra  loro   l'ordine   di
anzianita' che avevano in precedenza. 
    4. La graduatoria di  merito  verra'  formata  anche  al  termine
dell'ultimo anno di corso, al conseguimento  del  diploma  conclusivo
degli  esami  di  Stato.  Le  modalita'  per  la   formazione   delle
graduatorie sono stabilite nelle disposizioni  emanate  dal  Capo  di
stato maggiore della  Marina.  Gli  allievi  giudicati  inidonei  per
insufficiente attitudine saranno rinviati  d'autorita'  dalla  Scuola
navale militare. 
    5.  Al  termine  di  ciascun  periodo  ed  al  termine  dell'anno
scolastico il Comandante della Scuola  inviera'  ai  genitori  (o  al
tutore)  degli  allievi  minorenni  un  rapporto  informativo   sulle
valutazioni scolastiche ed attitudinali dell'allievo, conservando una
copia agli atti dell'istituto.