Art. 18 
 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
 
    1. Sara' accordato  il  beneficio  della  dispensa  dalla  intera
retta: 
      a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
      b) agli orfani di dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
      a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare; 
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto  1950,  n.  648  e  successive
modificazioni; 
      c)  ai  figli  di  militari  di  carriera,   di   ufficiali   e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o
di chi  esercita  la  potesta'  genitoriale,  sempreche'  il  giovane
risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
      a) nel 1° liceo classico  e  nel  3°  liceo  scientifico,  agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi, purche' abbiano superato gli esami di ammissione
con un punteggio complessivo non inferiore a 16/20, con le  modalita'
indicate nel precedente art. 11. 
      b) in ciascun anno scolastico successivo, agli allievi  che  al
termine degli  scrutini  dell'anno  scolastico  precedente  risultano
classificati,  nelle  due  distinte  graduatorie  di  merito   (liceo
classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei  promossi  al
corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva  non
inferiore agli 8/10 (o voto equivalente). 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due  dispense
da mezze rette per benemerenze  diverse,  l'una  per  benemerenze  di
famiglia e l'altra per merito personale. Il beneficio della  dispensa
totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non  verra'
accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete  l'anno  di  corso
per insuccesso negli studi. 
    5. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera  o
dalla mezza  retta  sara'  necessario  presentare  apposita  istanza,
secondo lo schema riportato nell'allegato  F  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto,  corredata  della   dichiarazione
sostitutiva di cui al successivo comma 8 del  presente  articolo.  Le
istanze indirizzate al Ministero della difesa  -  Direzione  generale
per il personale militare - I Reparto  reclutamento  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali - 1ª Sezione  dovranno  essere  presentate  al
Comando della Scuola entro il 10 ottobre 2010. Ogni variazione  delle
condizioni a fondamento della concessione del beneficio dovra' essere
comunicata immediatamente all'Amministrazione. 
    6.  Se  il  titolo  che  da'  diritto  al   beneficio   maturera'
successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola,  la  domanda
per la concessione del predetto beneficio  dovra'  essere  presentata
nel termine massimo di tre mesi  dalla  data  nella  quale  e'  stato
riconosciuto il titolo per la concessione. In tal caso  il  beneficio
sara' accordato, se spettante, con effetto retroattivo  a  far  tempo
dalla data di insorgenza del titolo. 
    7. Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le  domande,
ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la  completezza
della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del  caso,  la
documentazione   mancante   o    quella    integrativa,    necessaria
all'accertamento della  sussistenza  del  titolo  che  da'  luogo  al
beneficio chiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande  alla
Direzione generale per il personale militare per le decisioni. 
    8. Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di  cui
ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo alla  domanda  dovra'
essere  allegata  dichiarazione  sostitutiva,   rilasciata   con   le
modalita' e ai sensi delle disposizioni del gia' citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  contenente
tutti gli elementi da cui risulti il  titolo  che  da'  diritto  alla
concessione  del   beneficio   chiesto,   al   fine   di   consentire
all'Amministrazione di esperire i necessari controlli. 
    9. I concorrenti, in alternativa, hanno facolta' di produrre,  in
luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 8, i
relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione. 
    10. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui  al
precedente comma 3 del presente articolo  sara'  accordata  d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della
Scuola navale militare.