Art. 19 Rinvio e ritiro 1. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' adottato su proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere del Consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare. Oltre ai casi previsti dall'art. 10, commi 5 e 6 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, tale provvedimento potra' essere adottato nei confronti degli allievi: a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso; c) per perdita dell'idoneita' psicofisica o per infermita' incompatibile con la vita in comune; d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia. 2. Il rinvio in famiglia sara' altresi' disposto, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, a seguito di condanna penale per delitti non colposi. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne) potra' ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla Scuola. 3. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato ai sensi del precedente art. 15 che sara' stato rinviato o al quale sara' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma contratta. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola verra' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.