Art. 19 
 
 
                           Rinvio e ritiro 
 
 
    1. Il rinvio in famiglia degli allievi sara' adottato su proposta
motivata del Comandante della Scuola,  previo  parere  del  Consiglio
degli istruttori, con  provvedimento  a  carattere  definitivo  della
Direzione generale per il personale militare. Oltre ai casi  previsti
dall'art. 10, commi 5 e 6  del  decreto  interministeriale  4  agosto
2000, n. 302, tale provvedimento potra' essere adottato nei confronti
degli allievi: 
      a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382; 
      b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso; 
      c) per perdita  dell'idoneita'  psicofisica  o  per  infermita'
incompatibile con la vita in comune; 
      d)  per  mancato  pagamento   della   retta   o   delle   spese
complementari a carico della famiglia. 
    2.  Il  rinvio  in  famiglia   sara'   altresi'   disposto,   con
provvedimento della Direzione generale per il personale  militare,  a
seguito di condanna penale per delitti non colposi.  Il  genitore  (o
tutore  dell'allievo  minorenne  o  l'allievo   maggiorenne)   potra'
ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico  il  ritiro  dalla
Scuola. 
    3. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente art. 15 che sara' stato rinviato o  al  quale
sara'  stato  concesso  il  ritiro,  sara'  prosciolto  dalla   ferma
contratta. All'allievo che per qualunque motivo cessi di  appartenere
alla Scuola  verra'  consegnato,  a  cura  della  Scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale
dello stesso ordine.