Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) abbiano, al 31 dicembre 2010, compiuto il 15° anno di eta' e
non superato il 17°, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1993  ed  il
31 dicembre 1995, estremi compresi; 
      b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile; 
      c) non siano incorsi nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio  decreto  4  maggio
1925, n. 653 e successive modificazioni; 
      d)  siano  in  grado  di  conseguire,  al   termine   dell'anno
scolastico 2009-2010, l'idoneita' all'ammissione al 1° liceo classico
(terzo anno) o al 3° liceo scientifico (terzo anno)  ovvero,  qualora
l'abbiano conseguita nel precedente anno scolastico,  non  conseguano
al termine dell'anno scolastico  2009-2010  l'idoneita'  alla  classe
superiore. Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani  che
hanno conseguito  detta  idoneita'  al  termine  di  anni  scolastici
precedenti. 
    I requisiti di cui alle  precedenti  lettere  b)  e  c)  dovranno
essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande. 
    2. L'ammissione alla frequenza  del  corso  di  studi  presso  la
Scuola e' subordinata al riconoscimento del  possesso  dell'idoneita'
psicofisica ed attitudinale chiesta all'allievo della  Scuola  navale
militare con le modalita' indicate nei successivi  articoli  8  e  9.
Tale idoneita'  dovra'  essere  mantenuta  per  l'intero  periodo  di
permanenza presso la Scuola. 
    3.  Gli  allievi  provenienti  da   istituto   le   cui   materie
d'insegnamento non corrispondono a quelle  del  liceo  scientifico  a
indirizzo tradizionale, comprensivo  dell'insegnamento  della  lingua
latina, o del liceo classico - ammessi a partecipare al concorso  con
riserva - dovranno documentare, tassativamente entro il  3  settembre
2010, l'esito dell'esame sostenuto  per  ottenere  l'idoneita'  nelle
materie non svolte.  Tale  esame,  la  cui  votazione  dovra'  essere
espressa in decimi, potra' essere sostenuto presso qualsiasi istituto
(rispettivamente: liceo classico o scientifico statale, parificato  o
legalmente  riconosciuto,  secondo  le  modalita'  ed  i   tempi   da
concordare a cura  degli  interessati  con  gli  istituti  scolastici
prescelti). Il mancato superamento di tale esame  costituira'  motivo
di rigetto della domanda di partecipazione al presente concorso. 
    4. I candidati provenienti da istituto (italiano o straniero)  in
cui le votazioni per  ogni  singola  materia  non  sono  espresse  in
decimi, dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata  anche
a  cura  dell'istituto  di  provenienza,  dalla   quale   si   evinca
l'equivalenza  delle  valutazioni  per  ogni  singola  materia   alle
votazioni espresse in decimi. 
    5. I candidati che frequentano istituti all'estero con  piani  di
studio  di  durata  quadriennale  o  quinquennale  dovranno  produrre
opportuna certificazione, rilasciata dall'ambasciata italiana,  dalla
quale si evinca l'equipollenza della classe frequentata  alla  classe
5° ginnasio o 2° liceo scientifico tradizionale. 
    6. La documentazione probatoria di cui ai  punti  4  e  5  dovra'
essere inviata al Comando della  Scuola  navale  militare  «Francesco
Morosini» tassativamente entro il 3 settembre 2010, pena l'esclusione
dal concorso.