Art. 9 Accertamenti attitudinali 1. L'idoneita' attitudinale dei candidati sara' accertata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d) secondo le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare Francesco Morosini» vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, ed in riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare». Tale accertamento avverra' attraverso lo svolgimento di una serie di prove intellettive, che daranno luogo all'attribuzione di un punteggio, e di prove di personalita' integrate da interviste attitudinali individuali, allo scopo di valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche dei medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' della Scuola navale militare. La valutazione personologica si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: a) area stile di pensiero; b) area emozioni e relazioni; c) area produttivita' e competenze gestionali; d) area motivazionale. 2. L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della competente commissione al termine della prova stessa. I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 3/10 saranno esclusi dal concorso. 3. Tutti i candidati che avranno superato le prove intellettive, indipendentemente dall'esito degli accertamenti psicofisici, saranno sottoposti alle prove di personalita' integrate da interviste attitudinali individuali, di cui al precedente comma 1. I concorrenti che non si presenteranno alle interviste attitudinali individuali, che presumibilmente verranno sostenute dopo le prove psicofisiche, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 4. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' espresso dalla commissione competente al termine degli accertamenti attitudinali dovra' essere comunicato, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo. Al/ai soggetto/i che esercita/esercitano la potesta' sul minore sara' comunicata, per iscritto, la motivazione del giudizio di inidoneita' espresso nei confronti dei candidati al termine delle prove di personalita'. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11. 5. I verbali dell'accertamento di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per gli accertamenti attitudinali al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 1ª Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143 Roma e al Comando della Scuola navale militare «Francesco Morosini» - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di cui al presente articolo da parte di tutti i candidati. 6. I candidati che al termine delle prove attitudinali saranno giudicati inidonei, potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, spedire apposita istanza per esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali, con lettera raccomandata da inviare al Centro di selezione della Marina militare - Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3, 60100 Ancona. 7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione della Marina militare i giovani potranno essere sottoposti a prova vestiario, indipendentemente dall'esito degli accertamenti.