Art. 9 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei candidati sara'  accertata  dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d)  secondo
le modalita' indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale  nel
concorso per  l'ammissione  alla  Scuola  navale  militare  Francesco
Morosini» vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti,  ed
in riferimento  alla  direttiva  tecnica  «Profili  attitudinali  del
personale  della  Marina  militare».   Tale   accertamento   avverra'
attraverso lo svolgimento di una serie  di  prove  intellettive,  che
daranno luogo  all'attribuzione  di  un  punteggio,  e  di  prove  di
personalita' integrate da interviste attitudinali  individuali,  allo
scopo di valutare le qualita' attitudinali  e  caratteriologiche  dei
medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento  nella
vita e nelle attivita' della Scuola navale militare.  La  valutazione
personologica si articolera' nelle seguenti aree d'indagine: 
      a) area stile di pensiero; 
      b) area emozioni e relazioni; 
      c) area produttivita' e competenze gestionali; 
      d) area motivazionale. 
    2. L'esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto
agli interessati a cura della competente commissione al termine della
prova stessa. I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di
3/10 saranno esclusi dal concorso. 
    3. Tutti i candidati che avranno superato le prove  intellettive,
indipendentemente dall'esito degli accertamenti psicofisici,  saranno
sottoposti  alle  prove  di  personalita'  integrate  da   interviste
attitudinali individuali, di cui al precedente comma 1. I concorrenti
che non si presenteranno alle  interviste  attitudinali  individuali,
che presumibilmente verranno sostenute dopo  le  prove  psicofisiche,
saranno considerati rinunciatari e  pertanto  esclusi  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 
    4. Il giudizio di  idoneita'  o  di  inidoneita'  espresso  dalla
commissione competente al  termine  degli  accertamenti  attitudinali
dovra'  essere  comunicato,  per  iscritto,  agli  interessati  ed e'
definitivo. Al/ai soggetto/i che esercita/esercitano la potesta'  sul
minore sara' comunicata, per iscritto, la motivazione del giudizio di
inidoneita' espresso nei confronti dei  candidati  al  termine  delle
prove di  personalita'.  L'idoneita'  conseguita  negli  accertamenti
attitudinali non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile
ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo  art.
11. 
    5. I  verbali  dell'accertamento  di  cui  al  presente  articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura  della  commissione
per  gli  accertamenti  attitudinali  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento
-  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  1ª  Sezione   -   Viale
dell'Esercito 186, 00143  Roma  e  al  Comando  della  Scuola  navale
militare «Francesco Morosini» -  Viale  Piave  30/A,  30132  Venezia,
improrogabilmente entro  il  terzo  giorno  dalla  conclusione  degli
accertamenti di  cui  al  presente  articolo  da  parte  di  tutti  i
candidati. 
    6. I candidati che al termine delle  prove  attitudinali  saranno
giudicati inidonei, potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990,  n.
241  e  successive  modificazioni,  spedire  apposita   istanza   per
esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali,  con  lettera
raccomandata da inviare al Centro di selezione della Marina  militare
- Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3, 60100 Ancona. 
    7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione
della Marina militare i giovani potranno essere  sottoposti  a  prova
vestiario, indipendentemente dall'esito degli accertamenti.