Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel gia' menzionato provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 4. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto agli interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti che siano gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.