Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
sanitari di cui al precedente art.  11  saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione di cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),  agli
accertamenti  attitudinali  per  il  riconoscimento  delle   qualita'
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale   in
servizio  permanente  del  ruolo  tecnico-logistico   dell'Arma   dei
carabinieri. 
    2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
gia' menzionato provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri, emanato in applicazione dell'art. 2, comma
1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato  nelle
premesse. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore. 
    4. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti attitudinali, che sara'  comunicato  per  iscritto
agli  interessati  seduta  stante,   e'   definitivo.   Pertanto,   i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari e  di  quelli  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo  ordinario)  a
carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti  che  siano  gia'
alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente  al  giorno  di
svolgimento degli accertamenti attitudinali.