Art. 14 Graduatoria di merito 1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in base alla ripartizione dei posti per specialita' indicata nell'art. 1, comma 2 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma: a) dei voti riportati nelle due prove scritte; b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito; c) del voto riportato nella prova orale; d) dell'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale, nel quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito distinta nelle citate specialita'/specializzazioni. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sara' pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web www.persomil.difesa.it