Art. 15 Nomina 1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 14 saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per specialita'/specializzazioni di cui all'art. 1, comma 2 - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina ed ammessi a frequentare un corso formativo di durata non inferiore a sei mesi. I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. 3. All'atto della presentazione al corso, i vincitori, che non siano gia' militari in servizio permanente, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina. 4. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali dei carabinieri per la frequenza del corso e saranno sottoposti a visita medica di incorporamento. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di inidoneita' al servizio militare. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positivita' del predetto test la visita medica di incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.