Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) un'eventuale prova di preselezione; b) due prove scritte; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneita' psico - fisica; f) accertamenti attitudinali; g) prova orale; h) prova orale facoltativa di lingua straniera. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2 dello stesso decreto ministeriale - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso (presumibilmente entro il 30 settembre 2010) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.