Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) un'eventuale prova di preselezione; 
      b) due prove scritte; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari per il  riconoscimento  dell'idoneita'
psico - fisica; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova orale; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    I concorrenti ammessi alle prove e agli  accertamenti  suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile  che
si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,  comma  2  dello
stesso  decreto  ministeriale  -  all'atto  dell'approvazione   della
graduatoria di merito  del  concorso  (presumibilmente  entro  il  30
settembre 2010) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed
in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma  1.  In  caso
contrario saranno esclusi dal concorso. 
    3. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.