Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente  art.  6,
comma 1, lettera a) procedera' alla valutazione dei titoli di  merito
dei concorrenti che abbiano  sostenuto  entrambe  le  prove  scritte.
L'esito della valutazione sara'  reso  noto  agli  interessati  prima
dell'effettuazione delle prove orali. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno  dei  titoli  posseduti,  ai  fini   della   loro   corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tale  scopo,
all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al  precedente
art. 8, i concorrenti dovranno consegnare, a corredo della domanda di
partecipazione  al  concorso,  eventuale  documentazione   probatoria
ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. Con le stesse modalita' dovranno essere  consegnate  le
pubblicazioni tecnico - scientifiche dichiarate nella domanda. Per  i
militari in servizio o in congedo  la  documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
precedente art. 4. 
    3. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione,  fermo  restando   quanto   sopra   precisato   per   le
pubblicazioni di carattere tecnico -  scientifico,solo  i  titoli  di
merito dichiarati nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa, per i quali i concorrenti  abbiano  fornito,  entro  la  data
medesima, analitiche e complete  informazioni  nella  domanda  stessa
ovvero  in  apposita  documentazione  e/o  dichiarazioni  sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 
    4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra'  di  un
punteggio fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: 
      a)  servizio  prestato  presso   enti/reparti   dell'Arma   dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per le
specialita' medicina, amministrazione,  commissariato  e  telematica,
aver conseguito il diploma di laurea a seguito  della  frequenza  dei
corsi presso le Accademie delle Forze armate: fino a 2 punti; 
      b)  voto  della   laurea   specialistica   richiesta   per   la
partecipazione al concorso: fino a 4 punti; 
      c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, master ed
altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo  di
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a  2  punti.
Saranno  tenute  in  maggiore  considerazione   le   specializzazioni
ritenute di interesse istituzionale per l'Amministrazione; 
      d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle  tesi  di  laurea,  di
specializzazione o di dottorato, solo se allegate alla  domanda  (per
quelle prodotte in  collaborazione  la  valutabilita'  della  singola
pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare
l'apporto dei singoli autori): fino ad 1 punto; 
      e)  servizio   militare,   nonche'   servizi,   attivita'   e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di  una  pubblica
amministrazione: fino ad 1 punto. 
    5. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri di eta' superiore  ai  32  anni  dalla  cui
documentazione  caratteristica,  redatta   in   forma   di   rapporti
informativi, sia  stato  rilevato  il  difetto  del  requisito  della
qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera h). Detto personale sara'  escluso  dal  concorso
dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente
dall'esito delle prove scritte di cui  all'art.  8,  sostenute  prima
della valutazione dei titoli da parte della commissione.