Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6, comma 1, lettera a) procedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al precedente art. 8, i concorrenti dovranno consegnare, a corredo della domanda di partecipazione al concorso, eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con le stesse modalita' dovranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico - scientifiche dichiarate nella domanda. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel precedente art. 4. 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico - scientifico,solo i titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalita' indicate al comma 2. 4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un punteggio fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti: a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei carabinieri nella specialita' per la quale si concorre ovvero, per le specialita' medicina, amministrazione, commissariato e telematica, aver conseguito il diploma di laurea a seguito della frequenza dei corsi presso le Accademie delle Forze armate: fino a 2 punti; b) voto della laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: fino a 4 punti; c) diplomi di specializzazioni, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 2 punti. Saranno tenute in maggiore considerazione le specializzazioni ritenute di interesse istituzionale per l'Amministrazione; d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato, solo se allegate alla domanda (per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori): fino ad 1 punto; e) servizio militare, nonche' servizi, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino ad 1 punto. 5. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di eta' superiore ai 32 anni dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h). Detto personale sara' escluso dal concorso dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 8, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.