Art. 10 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Le prove scritte consistono: 
    a)  nello  svolgimento  di  tre  elaborati,  rispettivamente,  su
diritto amministrativo e/o diritto  costituzionale,  diritto  civile,
storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana; 
    b)  nella  risoluzione  di  un  caso  in   ambito   giuridico   -
amministrativo o gestionale - organizzativo, al  fine  di  verificare
l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione  di  problemi
inerenti alle funzioni dirigenziali; 
    c) nella traduzione, con l'uso del  dizionario,  di  un  testo  o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o  francese  scelta
dal candidato. 
    2. La durata delle prove scritte e' stabilita  in  otto  ore  per
quelle di cui alla lettera a), in sette ore per quella  di  cui  alla
lettera b) ed in quattro ore per quella di cui alla lettera c). 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purche'  non
commentati, e il dizionario per la prova  di  lingua  straniera.  Non
potranno introdurre nelle aule d'esame telefoni portatili e strumenti
idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati  ne'  introdurre  o
consultare  appunti,   manoscritti,   libri,   periodici,   giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni  caso  essere
consegnati  prima   dell'inizio   delle   prove   al   personale   di
sorveglianza. 
    4. La Commissione esaminatrice, qualora  durante  la  valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un  punteggio
inferiore a quello  minimo  prescritto,  non  procede  all'esame  dei
successivi elaborati. 
    5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle  prove  scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni  prima  delle  prove  stesse
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  4a  Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonche' nel sito internet del Ministero
dell'Interno  http://concorsiciv.interno.it.  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
candidati. Pertanto, coloro  che  non  hanno  ricevuto  comunicazione
dell'esclusione dalle prove d'esame sono  tenuti  a  presentarsi  nei
giorni, nel luogo e nell'ora prestabiliti.  L'assenza  anche  da  una
sola  delle  prove  scritte  comporta  l'esclusione   dal   concorso,
qualunque ne sia la causa.