Art. 10 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'articolo 9, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: a) titoli previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro della Difesa 1° settembre 2004: 1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 2) patente di guida civile B o superiore: punti 1; 3) porto d'armi: punti 1; b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento: 1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7; 2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 6; 3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) della lettera b): punti 5; 4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) della lettera b): punti 4; 5) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) della lettera b): punti 3; 6) attestato di formazione professionale rilasciato da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) della lettera b): punti 1; 7) maestro di sci: punti 4; 8) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 7) della lettera b): punti 4; 9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 7) e 8) della lettera b): punti 2,5; 10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti 2; 11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o di nuoto per salvamento, rilasciato da Enti riconosciuti dall'Amministrazione della Difesa: punti 1,5; 12) patente nautica: punti 1; 13) brevetto di equitazione per sport olimpici rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri: punti 1; 14) aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1; 15) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e basic life support-defibrillation (BLSD), non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 11) della lettera b): punti 0,5. 2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 3. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per il 1° e 2° blocco, per i quali e' stata operata la procedura del trasporto delle domande ai sensi dell'articolo 4, comma 10, saranno inseriti nella graduatoria di merito, rispettivamente, del 3° e 4° blocco con il punteggio gia' conseguito in quello di provenienza, salvo ulteriore punteggio attribuito con l'integrazione di eventuali titoli di cui al successivo comma 5. 5. E' data facolta', esclusivamente ai candidati di cui al precedente comma 4, di integrare eventuali titoli di merito in possesso attraverso il medesimo modello di domanda di partecipazione pubblicato nel portale dei concorsi, da inoltrare entro lo stesso termine di scadenza stabilito per il blocco al quale si viene trasportati, sempre secondo la modalita' indicata nell'articolo 4. 6. Per ogni blocco, la graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata nel sito www.persomil.difesa.it.