Art. 15 
 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
 
    1. Per ogni blocco i Centri Documentali  sono  autorizzati  dalla
DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un
anno presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo  Stato  Maggiore
dell'Esercito, sulla base della graduatoria di  cui  all'articolo  12
fino alla copertura dei posti previsti. 
    2. La convocazione all'interessato e' effettuata con le modalita'
indicate nell'articolo 5  e  contiene  l'indicazione  del  Reggimento
addestrativo  presso  cui  presentarsi,  con  la  data  e  l'ora   di
presentazione,  nonche'  le  modalita'  di   produzione   sia   della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni  gia'  effettuate
in ambito civile e militare, sia della copia del  referto  dell'esame
dei markers dell'epatite B di cui al precedente articolo 11. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un
referto  analitico  attestante  l'esito  del  dosaggio  del  glucosio
6-fosfato-deidrogenasi rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. Ai sensi dell'articolo 978 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell'arco alpino
e  nelle  altre  regioni  soggette  a  reclutamento  alpino,  saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
Reparti alpini  fino  al  completamento  dell'organico  previsto  per
ciascun blocco. 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione per ogni
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I  candidati,  tratti
dalla graduatoria di cui all'articolo 12, che  non  si  presenteranno
nella data  fissata  nella  comunicazione  di  convocazione,  saranno
considerati rinunciatari. In caso  di  piu'  date  di  incorporazione
riferite a ogni blocco,  gli  effetti  giuridici  decorreranno  dalla
prima fra quelle previste. 
    7. Entro 16 giorni  dall'avvenuta  incorporazione,  i  Reggimenti
addestrativi dovranno inviare la  copia  dei  relativi  verbali,  con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 3^ Divisione - 1^ Sezione,
per il seguito di competenza. 
    8. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione.