Art. 17 
 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
 
    1. I VFP 1 nell'Esercito potranno conseguire, previo giudizio  di
idoneita', il grado di Caporale non prima del  compimento  del  terzo
mese dall'incorporazione. 
    2. I volontari giudicati inidonei al conseguimento del  grado  di
Caporale saranno sottoposti a nuova e unica valutazione al compimento
del nono mese dall'incorporazione. 
    3. I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli
prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica  nel  periodo  di
rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare  alle
procedure di reclutamento dei VFP 4,  secondo  quanto  stabilito  nei
relativi bandi.