Art. 15 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici: 
    a) hanno il compito di verificare che i candidati  rientrino  nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,  n.
155, e al decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n.
416631,  datato  15  dicembre  2003,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    b) prima dello svolgimento dei lavori di  rispettiva  competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento,  per
sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'   psico-fisica,   devono
presentare  la  seguente  documentazione  sanitaria,  con  data   non
anteriore a giorni sessanta: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed   il   risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
    (1) lo stato di buona salute; 
    (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
    (3)  la   presenza/assenza   di   gravi   manifestazioni   immuno
allergiche; 
    (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie  a
farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di cui  al  comma  2,
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
    a) neurologica; 
    b) psichiatrica; 
    c) otorinolaringoiatrica; 
    d) oculistica; 
    e) odontostomatologica; 
    f) ginecologica. 
    6. I candidati, all'atto della visita medica,  devono,  comunque,
avere: 
    a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; 
    b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
    1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non  superiore
a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per l'ipermetropia, 2 diottrie
per l'astigmatismo  di  qualsiasi  segno  ed  asse,  4  diottrie  per
l'astigmatismo  ipermetropico  composto  con  lente  cilindrica   non
superiore  a  1,5  diottrie,  3  diottrie  per  l'astigmatismo  misto
(calcolato come somma del valore assoluto delle  due  correzioni),  3
diottrie per l'anisometropia  sferica  e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare; 
    2) campo visivo e motilita' oculare normale; 
      d) visione binoculare; 
      e) senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
    a) monolaterale: 35 dB; 
    b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  ventiquattro  elementi  dentari  efficienti   nella
funzione  masticatoria;  i  denti  mancanti,  comunque,  non   devono
riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte.  La  protesi
efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
    a) dell'urina ed ematochimici; 
    b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
    c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili.  In  tal  caso,  l'interessato,  se  maggiorenne,  dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati che non raggiungono  i  requisiti  fisici  minimi
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11  e  12  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    17. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
    18. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro  di
reclutamento. 
    19. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento  sussista  ancora  alla  data  del  2
luglio 2013.