Art. 16 
 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
 
    1. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica, che  si
svolgera' presso il Centro addestrativo polifunzionale della  Guardia
di finanza di Roma (localita' Castelporziano), via Croviana n. 120. 
    2. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in: 
    a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso, corsa piana 1000 m; 
    b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    3. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 4. 
    4.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della   graduatoria   unica   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
    a) da 8,1 a 9 punti 0,10; 
    b) da 9,1 a 10 punti 0,15; 
    c) da 10,1 a 11 punti 0,20; 
    d) da 11,1 a 12 punti 0,25; 
    e) da 12,1 a 13 punti 0,30; 
    f) da 13,1 a 14 punti 0,35; 
    g) da 14,1 a 15 punti 0,40. 
    5. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    6. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  6,
comma 1,  lettera  d),  un  certificato  di  idoneita'  all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera  in  corso  di  validita',
rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  medico  sportivo
italiana,  ovvero  a  strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che  esercitano,  in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati  in  medicina  dello
sport. 
    7. La mancata presentazione di detto certificato comporta la  non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    8. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    9.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse ad una data posteriore  a  quella  prevista
dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,  comunque,  non
oltre il 22 luglio 2013. 
    10. Laddove lo stato di temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del  22  luglio  2013,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    11. Il presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato: 
    a) presenti idonea certificazione medica  attestante  postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione; 
    b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una  delle
prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, 
sentito il  medico  presente,  provvede,  con  giudizio  motivato  ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso  ad  una  data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 22 luglio 2013. 
    12. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 6 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi. 
    13. Ai candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
e' notificata, da parte della predetta sottocommissione, la  data  di
ammissione alla frequenza del tirocinio, di cui all'art. 17, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.