Art. 17 Tirocinio 1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova di efficienza fisica sono ammessi alla frequenza del tirocinio, che ha durata di diciotto giorni e si svolge, secondo il programma approvato dal Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, presso il Centro addestrativo polifunzionale della Guardia di finanza, via Croviana n. 120 - Roma (localita' Castelporziano), a decorrere dalla data indicata all'atto della convocazione di cui all'art. 16, comma 13. 2. Le aspiranti di sesso femminile, all'atto dell'ammissione al tirocinio, devono produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono: a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, una ferma volontaria pari alla durata del tirocinio stesso; b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera a); c) alle dipendenze dell'accademia della Guardia di finanza, che ne curera' l'inquadramento, avvalendosi degli ufficiali istruttori componenti la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), ed, eventualmente, di altri ufficiali con compiti di «tutor». Nel caso in cui i candidati appartengano: d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione, per tutta la durata del tirocinio; e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; f) a Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Durante il tirocinio, tutti i candidati: a) usufruiscono di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione; b) ricevono in uso un corredo ridotto. In particolare, per esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' previste, tutti gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i distintivi previsti per l'allievo finanziere; c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed i materiali di cui all'allegato 5; d) sono tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita interna dell'Istituto, previste per gli allievi dell'accademia; e) svolgono le seguenti attivita': esercitazioni di educazione fisica; addestramento formale ed altre esercitazioni tecnico-pratiche di carattere militare; attivita' didattiche e conferenziali, allo scopo di acquisire conoscenze di base sull'ordinamento ed i compiti istituzionali della Guardia di finanza, sui diritti e i doveri del militare, nonche' sul percorso di studi dell'allievo ufficiale del Corpo; studio obbligatorio per la preparazione alle prove orali e facoltative del concorso; f) sono sottoposti a: visita medica di controllo; accertamento dell'idoneita' attitudinale. 5. Gli aspiranti, in caso di mancato superamento di una delle fasi selettive di cui al comma 4, lettera f), sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti sottocommissioni. 6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con provvedimento della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), i candidati che: a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al comma 2, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione; b) restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un periodo complessivamente superiore a cinque giorni, qualunque ne sia la causa. Ai fini del computo dei giorni di assenza, sono, altresi', considerati quelli concessi in sede di differimento della presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma dell'art. 22, comma 1, lettera c). 7. I candidati che rinunciano alla frequenza del tirocinio sono esclusi dal concorso. 8. Nelle more della formalizzazione del provvedimento di esclusione dal concorso, nei casi di cui al comma 6, e in caso di rinuncia alla frequenza del tirocinio, i candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'accademia e, se rientranti tra quelli di cui al comma 3: a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni; b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 9. I provvedimenti di esclusione di cui ai commi 5 e 6 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 10. A seguito del provvedimento di esclusione o di rinuncia durante la frequenza del tirocinio e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati di cui al comma 3, lettera a), e' rescissa.