Art. 17 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  alla   prova   di
efficienza fisica sono ammessi alla frequenza del tirocinio,  che  ha
durata di diciotto giorni e si svolge, secondo il programma approvato
dal Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza,
presso  il  Centro  addestrativo  polifunzionale  della  Guardia   di
finanza, via Croviana n. 120 -  Roma  (localita'  Castelporziano),  a
decorrere dalla data indicata  all'atto  della  convocazione  di  cui
all'art. 16, comma 13. 
    2. Le aspiranti di sesso femminile, all'atto  dell'ammissione  al
tirocinio,  devono  produrre  un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'Amministrazione. 
    3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono: 
    a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla  data  di
presentazione, una ferma volontaria pari alla  durata  del  tirocinio
stesso; 
    b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante  tale
periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e  soggetti  ai
doveri degli aspiranti di cui alla lettera a); 
    c) alle dipendenze dell'accademia della Guardia di  finanza,  che
ne curera' l'inquadramento, avvalendosi  degli  ufficiali  istruttori
componenti la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
d), ed, eventualmente, di altri ufficiali con compiti di «tutor». 
    Nel caso in cui i candidati appartengano: 
    d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione, per tutta
la durata del tirocinio; 
    e) alle altre Forze armate, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano  a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; 
    f) a Forze di polizia  ad  ordinamento  civile  ovvero  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 
    4. Durante il tirocinio, tutti i candidati: 
    a) usufruiscono di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione; 
    b) ricevono in  uso  un  corredo  ridotto.  In  particolare,  per
esigenze connesse allo svolgimento delle  attivita'  previste,  tutti
gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i  distintivi  previsti
per l'allievo finanziere; 
    c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed  i  materiali  di
cui all'allegato 5; 
    d) sono tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto, previste per gli allievi dell'accademia; 
    e) svolgono le seguenti attivita': 
    esercitazioni di educazione fisica; 
    addestramento formale ed altre esercitazioni tecnico-pratiche  di
carattere militare; 
    attivita' didattiche e conferenziali,  allo  scopo  di  acquisire
conoscenze di base sull'ordinamento ed i compiti istituzionali  della
Guardia di finanza, sui diritti e i doveri del militare, nonche'  sul
percorso di studi dell'allievo ufficiale del Corpo; 
    studio obbligatorio  per  la  preparazione  alle  prove  orali  e
facoltative del concorso; 
      f) sono sottoposti a: 
    visita medica di controllo; 
    accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    5. Gli aspiranti, in caso di mancato  superamento  di  una  delle
fasi selettive di cui al comma 4, lettera  f),  sono  dichiarati  non
idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti sottocommissioni. 
    6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con  provvedimento  della
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), i  candidati
che: 
    a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al  comma  2,
sulla base dei certificati prodotti o  degli  accertamenti  svolti  a
cura dell'Amministrazione; 
    b) restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un  periodo
complessivamente superiore a  cinque  giorni,  qualunque  ne  sia  la
causa. Ai fini del computo dei giorni  di  assenza,  sono,  altresi',
considerati  quelli  concessi   in   sede   di   differimento   della
presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma  dell'art.  22,
comma 1, lettera c). 
    7. I candidati che rinunciano alla frequenza del  tirocinio  sono
esclusi dal concorso. 
    8.  Nelle  more  della  formalizzazione  del   provvedimento   di
esclusione dal concorso, nei casi di cui al comma 6,  e  in  caso  di
rinuncia   alla   frequenza   del   tirocinio,   i   candidati   sono
immediatamente  messi  in  liberta'  a  cura  dell'accademia  e,   se
rientranti tra quelli di cui al comma 3: 
    a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni; 
    b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 
    9. I provvedimenti di esclusione di cui  ai  commi  5  e  6  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli  secondo  le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    10. A seguito del  provvedimento  di  esclusione  o  di  rinuncia
durante la frequenza del tirocinio e con la medesima  decorrenza,  la
ferma contratta dai candidati di cui  al  comma  3,  lettera  a),  e'
rescissa.